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Bocciatura scuola media: la valutazione deve essere complessiva e ad ampio raggio

Bocciatura scuola media: occorre fare riferimento a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico. 

a cura dell’avv. Stefania Cerasoli.

 

Luca è uno studente di prima media con diverse sufficienze nelle cosiddette materie fondamentali ma con insufficienze, invece, in altre. Nel secondo quadrimestre la situazione peggiora e la valutazione finale esprime un grado di preparazione “insufficiente”.

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Bocciatura scuola media: la valutazione deve essere ad ampio raggio e non concentrata su un periodo di difficoltà

Dopo una serie di interventi da parte del giudice amministrativo arriviamo all’ordinanza num. 5169 del 24.10.2018 con la quale il Consiglio di Stato ha affermato che “l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.”

In particolare il Consiglio di Stato fa espresso riferimento alla Circolare num. 1865 del 10.10.2017, con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha affermato l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado quale principio generale. E questo anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

In sede di valutazione, quindi, dovranno essere presi in considerazione periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico: qualora, quindi, il profitto del primo quadrimestre sia positivo e vi è stata una regressione nel secondo quadrimestre, sarà necessaria un’indagine più ampia valutando i risultati conseguiti nelle varie materie curriculari ed in scala biennale.

A fondamento di tali principi si invoca la necessità di evitare danni gravi, quali lo sradicamento dei rapporti tra coetanei e l’interruzione dei processi di apprendimento, su percorsi non solo di nozioni, ma anche di esperienze e metodo.

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Tra l’altro – e per inciso – la scuola, a seguito della valutazione periodica e finale,  deve provvedere a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e. nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

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