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Insegnante di sostegno scuola paritaria: l’obbligo è come quella pubblica

Insegnante di sostegno scuola paritaria: non vi deve essere differenza con le garanzie offerte dalla scuola pubblica

Ringraziamo la Collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 9966 del 20.04.2017, hanno affermato che, in tema di integrazione scolastica dell’alunno portatore di handicap, la scuola privata paritaria è obbligata a garantire all’alunno con disabilità le medesime prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso la scuola statale, i cui costi sono solo parzialmente coperti dallo Stato a mezzo di contributi all’uopo stanziati.

Costituisce, quindi, discriminazione indiretta, imputabile all’amministrazione statale, l’inottemperanza all’obbligo di erogare le suddette provvidenze che determini una riduzione del servizio educativo ed assistenziale offerto dalla scuola paritaria.

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Il caso esaminato dalla Corte riguardava un minore affetto da handicap in situazione di gravità che, nel passaggio da una scuola primaria statale ad una scuola privata paritaria, si era visto ridurre le ore di insegnamento scolastico di sostegno previste nel Piano educativo individualizzato (PEI).

Corre onere precisare che il minore aveva frequentato, fino all’anno precedente, la scuola statale primaria di primo grado usufruendo dell’insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, di 2 ore di programmazione e di 12 ore con l’educatrice – assistente sociale.

In fase di passaggio alla scuola primaria paritaria parrocchiale, però, nonostante le rassicurazioni ricevute dal dirigente al momento dell’iscrizione, all’alunno erano state riconosciute solo 12 ore settimanali di sostegno, oltre a 3 messe a disposizione dalla scuola e a 12 ore con l’educatrice.

La Legge 10.03.2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, prevede che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, debbano accogliere chiunque, accettandone il relativo progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.

Nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi: il sostegno scolastico degli alunni con disabilità è presupposto e condizione indefettibile per il riconoscimento, e il mantenimento, della parità della scuola privata “dovendo questa in ogni caso garantire al minore portatore di handicap le medesime condizioni di frequenza e di apprendimento assicurate dalla scuola statale, e quindi il sostegno specializzato nella misura necessaria, secondo quanto stabilito in sede di piano educativo individualizzato”.

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Insegnante sostegno scuola paritaria: eventuali limitazioni costituiscono discriminazione indiretta sanzionabile

La Corte ben evidenzia come il PEI obblighi l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato “senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili”.

Pertanto, la condotta dell’amministrazione scolastica che non garantisca il sostegno pianificato “si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta”.

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

Insegnante di sostegno scuola paritaria

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