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Casa in comodato: separazione tra coniugi

Casa in comodato: se il suocero presta la casa al figlio che si sposa, cosa succede se questi si separa?

casa in comodato
Casa in comodato d’uso..se io ti presto la casa poi me la ridai?

l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne…
La profezia è sempre valida ma, con i tempi che corrono, i “due” dove trovano i soldi per andare a vivere insieme da qualche parte?
Una soluzione frequentemente utilizzata nel nostro paese è quella di farsi prestare la casa dai genitori, quindi farsi dare la casa in comodato: l’abitazione ereditata, la seconda casa acquistata per passarci le vacanze, quella nuova che sostituirà la precedente.
Per i figli questo è altro.
Certo.
Fin che la barca va, lasciala andare…
Ma se in futuro il rapporto degli sposini dovesse naufragare?
La casa verrà restituita al legittimo proprietario, verrebbe da dire.
E’ così, ma non sempre.
Se non ci sono figli, nulla quaestio. Nessun problema.
In presenza di figli minorenni o non autosufficienti, le cose cambiano.
Eccome.
E’ noto che il Giudice, nel preminente interesse della prole, possa assegnare la casa familiare ad uno dei coniugi.
Ebbene, tale provvedimento può riguardare non solo l’immobile di esclusiva proprietà del genitore non affidatario, ma anche quello che appartiene ad un terzo: ai nonni per esempio.
Il problema è ora di verificare se questi ultimi possano rivendicare la titolarità della casa in comodato (insomma prestata), facendosela riconsegnare all’esito della separazione, o se debbano prendere atto dell’intervenuto provvedimento del Tribunale.

Le ipotesi, al riguardo, sono due.casa in comodato d'uso

  1. Se il contratto della casa in comodato aveva un termine di durata ben preciso, benissimo. Nessun problema. I proprietari avranno l’immobile alla scadenza concordata.
  2. Se non fosse stato fissato un esplicito termine, allora le cose si complicano.

Bisognerà verificare se il contratto era stato stipulato proprio per far fronte alle necessità abitative della (nuova) famiglia. In questo caso tale accordo avrà durata corrispondente allo scopo per il quale era stato pattuito: giusta la previsione di cui all’art. 1809 cc, secondo cui  “il comodatario è tenuto a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto“.
In buona sostanza, le esigenze abitative della famiglia potranno permanere fino a quando i figli non saranno cresciuti e divenuti autosufficienti.
E’ lunga.

Da ultimo, come ha avuto modo di sottolineare una recente pronuncia di Cassazione, se non ci fosse prova che il comodato sia stato pattuito per tale specifica e duratura esigenza, in assenza di termine, il proprietario potrà reclamare il proprio bene “ad nutum” a semplice richiesta, come stabilito dall’art. 1810 cc. ” Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede“.

La sentenza : Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-02-2016, n. 2506

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