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Esclusione da concorso scolastico per malfunzionamento sistema informatico.

L’ esclusione da concorso scolastico per malfunzionamento del sistema informatico è illegittima.
E’ quanto ha sentenziato il Tar Lombardia, con la recente sentenza n. 1449 del 27.6.2017, che ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale disposta a causa della cancellazione /annullamento della domanda di partecipazione.

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Esclusione da concorso scolastico: illegittima se dipende da malfunzionamento sistema informatico

Nel caso preso in esame dal TAR, il Ministero dell’Istuzione aveva attribuito la responsabilità del mancato inserimento della domanda della concorrente proprio a quest’ultima, evidenziando che la domanda, pur correttamente inoltrata, sarebbe stata cancellata a causa di alcune operazioni effettuate dalla ricorrente.
Il Giudice, però, non ha condiviso la tesi del Ministero ed ha attribuito l’errore a un malfunzionamento del sistema in quanto la domanda di partecipazione era stata regolarmente protocollata.
Se, dunque, ha osservato il TAR, a seguito dell’attribuzione del numero di protocollo, eventuali operazioni avevano causato la cancellazione della domanda, ciò non era certo dipeso dalla concorrente.

Del resto anche TAR Puglia (sentenza 768 del 2016) aveva evidenziato che “in tema di pubblici concorsi, il mancato inserimento di un nominativo negli elenchi dei candidati ammessi per malfunzionamento tecnico del sistema telematico, con sostanziale provvedimento di esclusione del candidato, stride con il principio fondamentale secondo il quale l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica devono categoricamente essere considerati come serventi rispetto all’attività amministrativa”.

La sentenza : Tar Lombardia n. 1449 del 27.6.2017

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Ricorso contro bocciatura

Ricorso contro bocciatura,  come e quando farlo.

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Ricorso contro bocciatura? Tuo figlio ha subito un torto? Vediamo cosa fare

Il sistema scolastico non è infallibile e, pertanto, può capitare che, per errata valutazione degli insegnanti, o per carenze dell’istituto stesso, vengano presi dei provvedimenti che dagli studenti coinvolti non siano ritenuti conformi al proprio rendimento scolastico.

In questo caso, quali strumenti di tutela offre l’ordinamento giuridico per fare un ricorso contro la bocciatura ?
Se la famiglia dello studente ritiene che la situazione sia talmente grave e che il proprio figlio abbia inequivocabilmente subìto un’ingiustizia, si può rivolgere al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di competenza, entro sessanta giorni dall’avvenuta conoscenza della bocciatura.
Il TAR, tuttavia, difficilmente dà ragione agli studenti, in quanto il consiglio di classe esprime un giudizio sulla carriera scolastica che è insindacabile se adeguatamente motivato e sorretto da valutazioni tecniche.
In sostanza il consiglio ha un’ampia discrezionalità di valutazione alla quale, però, corrisponde un obbligo di motivazione della decisione.
Il giudice chiamato per il ricorso contro la bocciatura  non potrà mai sostituirsi ai docenti e sindacare nel merito le loro scelte ma valuterà il rispetto delle regole e procedure di giudizio, desumibili appunto dalla motivazione.

I docenti sono tenuti a basarsi su giudizi analitici formulati in ciascuna materia di competenza tenendo conto del livello di apprendimento, di maturazione e di preparazione raggiunto nell’anno dallo studente.
Il consiglio di classe non deve limitarsi a recepire i voti proposti dai singoli docenti ma deve discuterne, fare proposte alternative di voto e valutare il processo di apprendimento e il rendimento scolastico complessivo dell’alunno.
Non solo, esso deve anche verificare la possibilità che lo studente recuperi il proprio debito nelle materie segnalate dai docenti.
La mancanza o scarsità di motivazione oppure la sua contraddittorietà o illogicità, sono indice di illegittimità del giudizio.
L’esame del verbale del consiglio di classe e del provvedimento di bocciatura consente di individuare errori di procedura o difetti di motivazione: e pertanto è necessario chiedere alla scuola, esercitando il diritto di accesso, il rilascio di tali importanti documenti.

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Scuola: niente risarcimento per abuso del precariato

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Precari della scuola…è previsto un risarcimento danni?

Precari scuola risarcimento danni

La Corte di Cassazione si è appena pronunciata con sette sentenze pilota in merito al risarcimento derivante dall’abuso dei contratti a termine nella scuola.

E si è pronunciata in senso negativo nonostante sia la Corte di Giustizia UE nel 2014 sia la Corte Costituzionale nel 2016 avessero ritenuto incostituzionale il sistema di reclutamento italiano.

Con le sentenze – numeri da 22552 a 22558 – la Suprema Corte ha dunque stabilito che ai lavoratori assunti a qualunque titolo, prima o dopo, il piano straordinario di assunzioni in ruolo per effetto della Legge 107 spetta solo la ricostruzione della carriera con i relativi scatti retroattivi (se richiesta in sede giudiziale), ma non il risarcimento.

Per quanto riguarda i docenti non ancora assunti e che hanno prestato servizio per oltre 36 mesi, la Corte ritiene illegittimi quelli al 31 agosto se reiterati per oltre 36 mesi, mentre i contratti al 30 giugno sono da considerare legittimi a meno che non si provi che di fatto ci sia stata una reiterazione abusiva.

In tal caso ci sarebbe soltanto il risarcimento, fino a 12 mensilità, ma non il diritto alla stabilizzazione per via giudiziale.

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Assunzioni Scuola: legge di riforma e piano straordinario di assunzioni

Assunzioni Scuola.
Nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2015 è stata pubblicata la legge di riforma della scuola (L. 107/2015): che così è entrata ufficialmente in vigore.
Una delle principali novità concerne l’avvio, per l’a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
Il piano è avviato solo dopo aver preventivamente proceduto, per lo stesso anno scolastico, alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento ed è finalizzato, anzitutto, a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all’esito delle precedenti immissioni.
Inoltre, per lo stesso a.s., il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell’offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall’a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell’organico dell’autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.
La prima fase del piano straordinario si conclude con l’assunzione entro il 15 settembre 2015.
Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l’ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. La decorrenza giuridica delle assunzioni è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica è dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (art. 1, co. 95-104).

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