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Esclusione da concorso scolastico per malfunzionamento sistema informatico.

L’ esclusione da concorso scolastico per malfunzionamento del sistema informatico è illegittima.
E’ quanto ha sentenziato il Tar Lombardia, con la recente sentenza n. 1449 del 27.6.2017, che ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione da una procedura concorsuale disposta a causa della cancellazione /annullamento della domanda di partecipazione.

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Esclusione da concorso scolastico: illegittima se dipende da malfunzionamento sistema informatico

Nel caso preso in esame dal TAR, il Ministero dell’Istuzione aveva attribuito la responsabilità del mancato inserimento della domanda della concorrente proprio a quest’ultima, evidenziando che la domanda, pur correttamente inoltrata, sarebbe stata cancellata a causa di alcune operazioni effettuate dalla ricorrente.
Il Giudice, però, non ha condiviso la tesi del Ministero ed ha attribuito l’errore a un malfunzionamento del sistema in quanto la domanda di partecipazione era stata regolarmente protocollata.
Se, dunque, ha osservato il TAR, a seguito dell’attribuzione del numero di protocollo, eventuali operazioni avevano causato la cancellazione della domanda, ciò non era certo dipeso dalla concorrente.

Del resto anche TAR Puglia (sentenza 768 del 2016) aveva evidenziato che “in tema di pubblici concorsi, il mancato inserimento di un nominativo negli elenchi dei candidati ammessi per malfunzionamento tecnico del sistema telematico, con sostanziale provvedimento di esclusione del candidato, stride con il principio fondamentale secondo il quale l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica devono categoricamente essere considerati come serventi rispetto all’attività amministrativa”.

La sentenza : Tar Lombardia n. 1449 del 27.6.2017

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