Skip to main content

Assunzioni Scuola: legge di riforma e piano straordinario di assunzioni

Assunzioni Scuola.
Nella Gazzetta ufficiale del 15 luglio 2015 è stata pubblicata la legge di riforma della scuola (L. 107/2015): che così è entrata ufficialmente in vigore.
Una delle principali novità concerne l’avvio, per l’a.s. 2015/2016, di un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato, rivolto a vincitori ed idonei del concorso del 2012 e agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
Il piano è avviato solo dopo aver preventivamente proceduto, per lo stesso anno scolastico, alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento ed è finalizzato, anzitutto, a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all’esito delle precedenti immissioni.
Inoltre, per lo stesso a.s., il MIUR è autorizzato a coprire ulteriori posti destinati al potenziamento dell’offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, e ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Dall’a.s. 2016/2017, questi posti confluiranno nell’organico dell’autonomia e ne costituiranno i posti per il potenziamento.
La prima fase del piano straordinario si conclude con l’assunzione entro il 15 settembre 2015.
Per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, esprimere l’ordine di preferenza fra tutte le province, nonchè, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. La decorrenza giuridica delle assunzioni è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica è dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (art. 1, co. 95-104).

Condividi l'articolo sui social