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Edilizia: quando si verifica la difformità totale rispetto al permesso di costruire?

Edilizia: quando si verifica la difformità totale rispetto al permesso di costruire?

La giustizia amministrativa ha recentemente risposto a questa domanda (si veda TAR Napoli, n. 5246 dell’8 novembre 2017) sottolineando come la difformità totale di un intervento edilizio rispetto a quanto autorizzato con il permesso di costruire si verifichi allorché si realizzi un aliud pro alio (una cosa per un’altra) rispetto alla costruzione progettata.

In sostanza, secondo i giudici, “qualora siano ravvisabili opere non rientranti tra quelle consentite che abbiano una loro autonomia e novità oltre che sul piano costruttivo anche su quello della valutazione economico-sociale”.

La fattispecie presa in esame dai giudici partenopei era relativa al titolare di un bar che aveva ottenuto il permesso di costruire per realizzare una tettoia infissa su pali al fine di utilizzarla a servizio dell’impresa del bar.

Il titolare ha poi “completato” l’opera chiudendola ai lati con un muretto ed una struttura in alluminio e vetro e coprendola con lamiere coibentate in sostituzione degli originari teloni.

Il Comune ha così ordinato la demolizione delle opere di trasformazione, ritenendo che si trattasse di un’opera “nuova rispetto a quanto originariamente autorizzato.

Il titolare del bar ha così presentato ricorso al Tar contro l’ordine di demolizione sostenendo che si verterebbe in ipotesi di completamento funzionale della tettoia e quindi si verterebbe nell’ipotesi di difformità parziale dal permesso di costruire. Il TAR, però, ha dato ragione al Comune rilevando come “debba notarsi che le difformità riscontrate dall’amministrazione comunale, puntualmente colpite dall’ordine demolitorio, sono sicuramente ascrivibili alla categoria della totale difformità: infatti, esse comportano cambiamenti delle caratteristiche planovolumetriche e tipologiche della progettata tettoia capaci di dare luogo ad un organismo edilizio totalmente diverso con aggravamento del carico urbanistico originario, attraverso la trasformazione di una struttura aperta adibita a pergolato in una struttura chiusa avente funzione di veranda/salone bar e recante un inevitabile nuovo ingombro di volume”.

Al contrario” – nota sempre il giudice – “il concetto di parziale difformità si riferisce ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza”.

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