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Eredità debiti: quando i debiti superano l’attivo

Eredità debiti: “damnosa hereditas” la definivano i latini.
Un rischio potenzialmente assai dannoso.

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Eredità debiti: l’accettazione col beneficio di inventario

Talvolta, accettando un’eredità, è possibile che le passività superino le attività lasciate.
In questo caso si realizza la  “confusione patrimoniale” tra defunto ed erede. Quest’ultimo risponderà dei debiti del suo dante causa tanto con ciò che avrà ricevuto a titolo successorio, quanto col proprio patrimonio personale, anche oltre quello che ne sarà conseguito.
In buona sostanza, se Tizio morisse, lasciando 100 euro di attivo e 1000 di passivo, Caio, l’erede, potrebbe essere tenuto a corrispondere la differenza di 900 euro di tasca propria.
Per evitare questi rischi, la legge offre l’utile rimedio dell’accettazione col beneficio di inventario: un istituto obbligatorio nel caso in cui chiamati all’eredità fossero minorenni, incapaci (interdetti, inabilitati) o persone giuridiche e associazioni -proprio per evitare il pericolo di eredità dannose – ma estensibile a quanti volessero tutelarsi da tale rischio.
Il risultato di tale procedura è che l’erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni pervenuti.
Intra vires, per dirla ancora in latino: nei limiti di quanto ricevuto.
Come regolarsi?
In due modi.

  1. Facendo eseguire, da un cancelliere del Tribunale o da un notaio, l’inventario di tutti i beni del defunto, in cui verranno indicate attività e passività.
    Attenzione: compiuto l’inventario, il chiamato all’eredità avrà un termine di 40 giorni per deliberare se accettare o rinunciare all’eredità. Trascorso questo termine senza aver deliberato, perderà il diritto di accettare l’eredità.
  2. Altrimenti, si potrà manifestare fin da subito l’accettazione con beneficio di inventario, per poi eseguire, entro il termine di tre mesi, l’inventario stesso.

non accettare ereditàNel caso in cui non provvedesse entro tale termine a detto incombente, l’accettante sarà considerato erede puro e semplice, con la “confusione” patrimoniale prima accennata.

Va rilevata una circostanza assai importante: qualora il chiamato all’eredità fosse nel possesso dei beni ereditari, avrà un termine di tre mesi per eseguire l’inventario. Trascorso detto periodo senza avervi provveduto, sarà considerato erede puro e semplice.

Da ultimo, un interessante sentenza del Tribunale di Pescara, ha rilevato che la semplice partecipazione del potenziale erede al compimento dell’inventario, non comporta di per sè accettazione di eredità, in quanto quest’ultima necessità di una formale accettazione o, comunque, da “manifestazioni inequivoche della volontà” di accettare l’eredità.

La sentenza: Trib. Pescara, 30/06/2016

 

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