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Il risarcimento danni per omessa diagnosi malattia terminale

Anche se la malattia terminale non lasci spazio alla speranza è configurabile un danno da perdita di chance esistenziali.

Nel nostro ordinamento sta prendendo sempre più piede un nuovo criterio per definire il concetto salute.

Salute, infatti, non significa solo “stare bene“, nel senso di non avere malattie, ma anche stare bene con se stessi nel momento della malattia.
Laddove, in precedenza, tale concetto era emarginato soltanto all’ambito fisico della persona, ora è esteso anche a quello psichico: anche quando si abbia un male, financo incurabile, si ha diritto ad avere la migliore percezione di se stessi, a godere della vita con tutte le attribuzioni, le risorse e le possibilità che siano consentite, a svolgere tutte le scelte che siano concretamente permesse.
Ecco, allora, che in ipotesi di omessa diagnosi di una malattia terminale, con una prognosi senz’altro infausta, il mancato -tempestivo – accertamento in termini diagnostici da parte del medico curante, pur non avendo nesso causale con l’evento morte, può legittimare la richiesta di risarcimento danni per perdita di chance esistenziali.

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Risarcimento danni per omessa diagnosi malattia terminale: una nuova concezione del diritto alla salute.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha efficacemente statuito in ordine alla domanda di risarcimento danni per omessa diagnosi di malattia terminale invocata dalle figlie di un paziente oncologico i cui medici che lo avevano in cura avevano accertato con colpevole ritardo il processo patologico in atto.

Laddove, in precedenza, il Tribunale e la Corte d’appello avevano deciso che nulla potesse essere liquidato, poichè il defunto, anche se la malattia fosse stata diagnosticata prima, non avrebbe potuto nutrire speranze di sopravvivenza, i giudici della Suprema Corte hanno rinvenuto come, al contrario, fosse concedibile il risarcimento del danno, “consistito nell’imposizione di una condizione esistenziale di materiale impedimento a scegliere cosa fare nell’ambito di ciò che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, ovvero di programmare il suo essere persona e, dunque, l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito“.

Non solo.

I giudici ermellini hanno rilevato che nella fattispecie sussisteva non tanto un danno per perdita di possibilità esistenziali alternative, quanto derivante dalla violazione di un diritto autentico, qual è l’autodeterminazione.
E’ stato evidenziato, infatti, che  “non solo l’eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili) all’attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la possibile ricerca di alternative d’indole meramente palliativa, ma anche la stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all’ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali che il velo d’ignoranza illecitamente indotto dalla colpevole condotta dei medici convenuti ha per sempre impedito che si attuassero come espressioni di una scelta personale“.

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L’omessa diagnosi di malattia terminale, pur non determinando la morte, può legittimare il risarcimento del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione personale. Libertà di compiere le proprie scelte di vita fino alla fine e non subire passivamente la malattia.

Da segnalare l’ultima considerazione della Corte ” anche la sofferenza e il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati, acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente, piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un’inspiegabile, insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose. Rilievo che vale a tradursi in una specifica percezione del sè quale soggetto responsabile, e non mero oggetto passivo, della propria esperienza esistenziale“.

Per dirla con le parole dello scrittore e saggista francese Paul Bourget “Bisogna vivere come si pensa, altrimenti si finirà per pensare come si è vissuto“.

La sentenza della Corte di Cassazione: Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24-01-2018) 23-03-2018, n. 7260  

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