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No all’amministratore di sostegno se la prodigalità non dipende da deficit mentali

Vivere al di sopra delle proprie possibilità non è sufficiente per la nomina di amministratore di sostegno.

 

Bacco, tabacco e venere riducono l’uomo in cenere.

Il vecchio adagio è valido per ogni epoca, anche se sono sempre più coloro i quali sostengano che sia proprio l’assenza di tali passioni a sortire gli stessi effetti. Ma non è questo il punto.

Può una “vita di eccessi“, alla ricerca della felicità tramite “viaggi, serate, donne“, legittimare la nomina di un amministratore di sostegno per chi – a tal fine – impieghi molto più denaro di quello che sarebbe consigliato spendere?

Può la prodigalità di per se’ sola determinare il ricorso ad una tutela per chi ne sia “affetto”?

Il Gudice Tutelare di Modena risponde negativamente.

Più di preciso: il nostro legislatore ha inteso prevedere il menzionato beneficio per coloro i quali siano affetti (tra l’altro) da “infermità o menomazione psichica“.

 

amministratore di sostegno vicenza
Diritto di sperperare: in assenza di deficit psichico da arginare, il giudice non può intervenire

La semplice inclinazione a spendere, sia pur in ecceso e ben oltre la propria capacità reddituale e tenore di vita, non può legittimare il ricorso all’istituto di protezione in difetto di alcun connotato di alterazione psico fisica.

Diversamente argomentando si aprirebbe la strada ad una concezione paternalistica del Giudice Tutelare, volta a conferirgli compiti educativi o volti ad emendare errori e danni frutto di scelte consapevoli del soggetto che le abbia poste in essere.

Tale impostazione sarebbe, altresì, contraria alla “prospettiva costituzionalmente orientata alla protezione della dignità e libertà umana in tutte le sue forme e manifestazioni, anche in quella di sperpero“.

Di qui la considerazione che “il comportamento prodigale di consapevole dilapidazione del proprio patrimonio, rientra in una sfera di libertà dell’uomo che l’ordinamento non può e non deve comprimere, pena la riemersione di una concezione dello stato etico“.

In conclusione, come ebbe modo di rilevare Mahatma Gandhi “Non vale la pena avere la libertà se questo non implica avere la libertà di sbagliare“.

L’ordinanza del Tribunale di Modena 3 novembre 2017 

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