Skip to main content

Se l’anziano rifiuta di entrare in casa di riposo l’amministratore di sostegno puo’ imporglielo?

Anziano rifiuta di entrare in casa di riposo:che poteri ha l’ads?

Con decreto del 28.03.2018, il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli ha ritenuto ammissibile, fra i poteri riconosciuti all’amministratore di sostegno, quello di prestazione del consenso volto all’inserimento del beneficiario in un luogo di cura e questo nonostante il dissenso dal medesimo espresso e senza che sia necessaria una pronuncia d’interdizione.

Anziano si rifiuta di entrare in casa di riposo. Il bisogno non può non trovare risposta

La vicenda riguardava un’anziana signora, affetta da demenza senile e priva di un benché minimo sostegno affettivo-familiare, per la quale era stata disposta la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno.

Il Giudice Tutelare, nel corso di una visita all’anziana, aveva avuto modo di accertare  “la gravissima condizione di precarietà, fragilità ed asservimento della beneficiaria” la quale, pur in possesso di un cospicuo patrimonio, veniva fatta vivere in un appartamentino di servizio rispetto a quella che era la sua abitazione “storica” e di cui era proprietaria a titolo esclusivo e, di fatto, occupata sine titulo dalla “nuora”.

Non solo.

L’anziana, di fatto, viveva segregata in casa, in un’abitazione priva di strumenti di sostegno per persone con ridotta mobilità e senza alcuna possibilità di chiedere aiuto.

La fragilità delle sue condizioni la portavano, inoltre, ad esporsi ingenuamente ed acriticamente a qualunque richiesta di terzi.

Il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli ha ritenuto di dover dare immediata risposta all’esigenza di tutela dell’anziana attraverso il celere inserimento della stessa in una RSA.

Tale operazione è stata ritenuta del tutto lecita ed ammissibile indipendentemente dal dissenso della beneficiaria.

Come noto, infatti, “la scelta della nomina dell’amministratore di sostegno s’impone laddove la riluttanza della persona fragile si fondi su un senso di orgoglio ingiustificato con il rischio di non dare un’adeguata tutela ai suoi interessi” e soprattutto laddove la volontà della persona non sarebbe in realtà autonoma e consapevole espressione dei propri desideri e interessi, ma soltanto condizionata dalla grave patologia in atto (cfr. Cass. Sez. I, n. 22602/2017)

In caso contrario i poteri dell’amministratore di sostegno sarebbero praticamente inutili, così vanificata la funzione concretamente protettiva della persona, non più autonomamente capace di comprendere cosa sia meglio per sé e per la propria incolumità.

 

 

Per una consulenza in materia di amministratore di sostegno da parte degli avvocati Berto, clicca qui.

 

Per scaricare GRATUITAMENTE

la GUIDA ALL’INGRESSO IN CASA DI RIPOSO

Condividi l'articolo sui social