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Impugnare il testamento. Se il testatore dichiara di aver già soddisfatto in vita i diritti ereditari del figlio..

Impugnare il testamento. A chi spetta?

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Quando impugnare il testamento?

Ci sono determinate categorie di parenti, i più prossimi al defunto (cd. legittimari: coniuge e discendenti, ed in assenza di questi ultimi, gli ascendenti), che hanno diritto ad una quota minima  (cd di riserva), indefettibile, del patrimonio del de cuius, che va calcolata su quanto egli ha lasciato in morte e quanto abbia donato in vita.

Come è noto, nel nostro ordinamento non si considera legittimo l’istituto della diseredazione per alcuni soggetti.
O meglio: il testatore può lasciar fuori dalle sue ultime volontà un parente tra i più prossimi, oppure può conferirgli una minima parte delle proprie sostanze, ma verrà concessa a tale soggetto la prerogativa di impugnare il testamento, chiedendo la riduzione di quanto lasciato agli altri eredi, financo impugnare le donazioni fatte in vita dal defunto, per veder reintegrata la propria quota di spettanza.
Ovviamente tale facoltà non spetterà a chi abbia già ricevuto dal defunto – tramite donazioni – più di quanto la legge gli abbia riservato come diritto ereditario.
E’ ipotesi frequente che il testatore, nel giustificare le proprie disposizioni, menzioni le donazioni fatte in vita a taluni soggetti, giustificando così una assente o minore attribuzione testamentaria nei loro confronti.

Circostanza corretta, se veritiera.
Sul punto, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito alcuni paletti.

  • In primis, se non vi sia prova  delle donazioni enunciate nel testamento, ben sarà consentita al soggetto leso dalle ultime volontà di agire per veder ristorati i suoi diritti ereditari.
    Il legislatore, infatti, si è preoccupato di far sì che ad ognuno del legittimari considerati venga garantita una porzione del patrimonio del defunto, anche contro la volontà di quest’ultimo e pertanto, così come non è consentito al testatore sottrarre al legittimario la quota di riserva, allo stesso modo non gli è consentito ottenere lo stesso risultato attraverso la mera enunciazione di avere già tacitato il legittimario per la quota di riserva.
  • In secondo luogo, la Suprema Corte si è soffermata su chi incomba l’onere di provare la veridicità o
    ci-sono-circostanze-in-cui-e-possibile-impugnare-il-testamento
    Ci sono circostanze in cui è possibile impugnare il testamento.

    meno delle dichiarazioni effettuate dal defunto nel testamento.

  • Al riguardo – sottolineando in prima battuta che la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con donazioni costituisce dichiarazione che non può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale, opponibile al soggetto leso,  in quanto nell’azione di riduzione il legittimario è terzo e tale dichiarazione sarebbe invece favorevole al testatore e ai suoi eredi e, invece, sfavorevole al legittimario –  una volta provato che le disposizioni testamentarie fossero lesive della legittima, è onere di chi abbia interesse a negare la violazione dei diritti del legittimario, provare l’esistenza di donazioni idonee ad escluderla.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2013, n. 11737

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