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Infedeltà e addebito della separazione

…e prometto di esserti fedele sempre.

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infedeltà e addebito della separazione

Una frase che viene pronunciata nei matrimoni di rito cattolico, ma che trova pieno corrispondente nelle previsioni normative di cui all’art. 143 cc. che tra i doveri derivanti dal matrimonio espressamente riporta quello della fedeltà.
Per chi violi gli obblighi matrimoniali, ed in particolare quello su cui oggi ci soffermiamo, può essere richiesta e disposta una pronuncia di addebito della separazione, ossia una statuizione su chi sia il coniuge responsabile della crisi del rapporto, proprio in conseguenza dei comportamenti contrari ai doveri del matrimonio.

I Giudici della Suprema Corte hanno avuto modo, a più riprese, di sottolineare come non sia sufficiente il comportamento infedele di un coniuge per sanzionarlo con la declaratoria di addebito, ma occorre stabilire che quella condotta sia stata la causa della crisi del matrimonio.
Potrebbe essere, infatti, che la relazione extraconiugale si sia innestata nell’ambito di un rapporto nuziale già compromesso, per cui non sarebbe suscettibile di determinare la pronuncia di “colpa”, ma si sarebbe posta come (evitabile o meno) conseguenza di un matrimonio già naufragato.

Con una recente quanto interessante pronuncia, la Cassazione si è soffermata su un aspetto che incide sull’onere della prova: ossia, a quale dei coniugi spetti provare che la condotta infedele sia stata la causa del precipitare del rapporto nuziale.

In buona sostanza, i giudici ermellini hanno stabilito che se la separazione venisse chiesta immediatamente dopo la scoperta del tradimento, si potrebbe presumere che sia stata la causa determinante dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e del venir meno dell’affectio coniugalis, di tal che spetterà al coniuge che abbia avuto la relazione fedifraga dimostrare il contrario; se, invece, la separazione intervenisse in  un lasso di tempo più consistente, si verificherebbe la fattispecie opposta.

E’ ben frequente nei matrimoni che uno dei due sposi incappi in uno scivolone e che l’altro provi ad accettare e perdonare la circostanza e si ritenti di ripartire, senza però riuscirvi.
Ebbene, in questa ipotesi, spetterà al consorte tradito dimostrare come, pur a distanza di tempo, la genesi della crisi si sia verificata con la risalente condotta infedele.

La pronuncia: Corte di Cassazione  10823/2016

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