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Infermiere adibito ad OSS: è demansionamento

Infermiere adibito ad OSS: se è impiegato in modo sistematico per compiti che non rientrano tra le sue competenze e che non consentano allo stesso di svolgere in maniera prevalente le attività riferibili al proprio profilo professionale, vi è demansionamento illegittimo.

Un grazie alla Collega Stefania Cerasoli per il contributo.

Con la sentenza n. 1306/2017, il Tribunale di Brindisi ha condannato la locale azienda sanitaria per demansionamento.

Il caso riguardava un infermiere di un reparto di chirurgia vascolare che, a causa della carenza di personale OSS e OTA, denunciava di essere stato costretto in modo sistematico a svolgere mansioni di natura alberghiera non rientranti tra quelle di competenza infermieristica.

L’infermiere si rivolgeva, quindi, al Tribunale di Brindisi affinché venisse riconosciuto il suo diritto ad essere adibito allo svolgimento delle mansioni proprie della categoria professionale di appartenenza. Inoltre, avanzava la richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’Azienda sanitaria, pari al 50% della retribuzione netta percepita durante gli otto anni di demansionamento.

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Infermiere adibito ad OSS: illegittimo se l’impiego è in pianta stabile o prevalente

Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza in commento, nell’accogliere le richieste dell’infermiere, ha evidenziato come questa figura e quella dell’operatore socio sanitario debbano essere tenute distinte.

Secondo i giudici, pur in assenza di una vera e propria gerarchia, non si possono impiegare gli infermieri come OSS in quanto l’infermiere professionale svolge delle mansioni maggiormente qualificate e, pertanto, superiori, a quelle dell’Operatore Socio Sanitario.

Lo svolgimento da parte dell’infermiere dei compiti propri dell’Oss integra, pertanto, un demansionamento che, per quanto riguarda il lavoro pubblico, è pratica vietata dall’art. 52 del Decreto legislativo n.165/2001.

Di demansionamento, infatti, potrebbe parlarsi solo per brevi periodi di tempo e con carattere di occasionalità.

Infatti, è possibile modificare in peius le mansioni dell’infermiere solo qualora l’impiego sia di breve durata, rivesta carattere esclusivamente occasionale e consenta, in ogni caso, l’espletamento in modo prevalente e assorbente delle mansioni relative alla propria qualifica professionale.

Nel caso in esame era stato rilevato come, invece, il personale Oss nell’ospedale fosse carente e che adibire infermieri al compimento delle attività di natura igienico-domestico-alberghiero era pratica sistematica e non occasionale.

impiegare infermiere come oss

Per il Tribunale, quindi, doveva ritenersi provato “il dato della adibizione del ricorrente, in modo non isolato e tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, a mansioni inferiori”.

Da qui l’illegittimità del demansionamento.

Il Giudice ha inoltre condannato l’ASL a risarcire alla ricorrente, in virtù della sua anzianità lavorativa, della durata del demansionamento e della sua gravità, un importo corrispondente al 6% della retribuzione percepita negli ultimi 8 anni.

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Infermiere adibito ad OSS

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