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La revoca del porto d’armi deve essere motivata e ragionevole

 

La revoca del porto d’armi deve essere motivata.

 

 

L’art 43 della Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) prevede che non può essere concessa la licenza di portare armi a coloro che abbiamo riportato condanne penali alla reclusione per determinati delitti “violenti” (rapina, furto, resistenza all’autorità ecc…) e a coloro che non danno affidamento di “non abusare delle armi”.

 

In una recente sentenza, il Consiglio di Stato ( la numero 924 del 23 gennaio 2020) ha statuito che l’applicazione del principio di ragionevolezza comporta che, in alcuni casi peculiari, deve essere privilegiata un’interpretazione dell’art. 43 T.U.L.P.S. conforme ai principi costituzionali.

 

Ciò implica che l’Amministrazione, nel compiere la propria complessiva valutazione in ordine alla affidabilità nel possesso di armi, deve tener conto, oltre alla commissione dei reati da parte del soggetto che chiede la possibilità di detenere armi, anche della sussistenza di altri elementi, che denotano favorevolmente la personalità dell’interessato alla licenza di polizia con carattere di attualità.

 

revoca del porto d'armi
revoca del porto d’armi: la motivazione in base ad un concreto giudizio di affidabilità

 

Secondo il Giudice, il potere di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca del porto d’armi, “alla luce di un giudizio di affidabilità dell’interessato, in relazione all’uso delle armi, deve muovere sì dalla condanna, ma deve altresì abbracciare l’intero spettro di elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di valutazione al suddetto fine (ovvero, esemplificativamente, la concreta entità del fatto criminoso, il lasso temporale trascorso dopo la condanna, la condotta successivamente tenuta dall’interessato, sia sotto un profilo generale che in relazione all’uso delle armi”.

In particolare, il Consiglio di Stato ha rilevato che la Questura, nell’emettere il giudizio prognostico di inaffidabilità all’uso lecito delle armi, non avesse tenuto” in debito conto di circostanze in grado di deporre a favore di un ripristino dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini della detenzione delle armi, quali, in particolare, il carattere risalente della condanna, la buona condotta tenuta successivamente dall’interessato, la riabilitazione ottenuta con pronuncia del Tribunale di Sorveglianza, i plurimi rinnovi della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonostante i precedenti“.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

revoca del porto d’armi

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