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Esproprio parziale: indennità per la perdita di valore della parte non espropriata

Esproprio parziale: indennità per la perdita di valore della parte non espropriata.

In materia di espropriazione per pubblica utilità, uno dei casi che si verifica frequentemente è quello relativo all’espropriazione parziale di un bene unitario. Ciò si verifica ad esempio nel caso di fabbricato privato di parcheggio o di garage (in quanto oggetto di esproprio) o di azienda agricola privata di approvigionamento idrico (in quanto la parte residua viene separata dalla strada che è stata realizzata a seguito della procedura espropriativa).

In tali casi la legge prevede che per determinare il valore della parte espropriata occorre tenere conto della relativa diminuzione di valore di quella residua.

L’art. 33 del Testo Unico sugli espropri stabilisce, infatti, che nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, “il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.

Nella determinazione dell’indennità si deve tenere conto anche della diminuzione di valore della parte residua non soggetta ad esproprio

Ciò significa, in poche parole, che, nella determinazione dell’indennità, si deve tener conto non solo del valore della parte espropriata ma anche del risarcimento per la perdita di valore della parte non soggetta ad esproprio.

La Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza (la n. 18220 dell’11.7.2018) ha avuto modo di chiarire il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell’unica indennità di espropriazione, non essendo concepibili, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni.

La giurisprudenza ha inoltre messo in evidenza che l’espropriazione parziale si configura quando la parte espropriata e la parte non espropriata siano elementi di un unicum sotto il profilo funzionale ed economico ed il distacco dell’una influisca oggettivamente in modo negativo sull’altra.

Nella determinazione dell’indennità va poi ricompresa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espropriazione: si prescinde, in tale valutazione, dal dato catastale della particella, dovendocisi riferire al concetto di proprietà e al nesso funzionale tra ciò che è stato oggetto di esproprio e ciò che è rimasto nella disponibilità dell’espropriato: tanto più ove si tratti di suoli a destinazione agricola, in cui rileva l’unitarietà costituita dalla destinazione a servizio dell’azienda agricola.

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