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TAV: COME SI CALCOLA L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO

 

TAV: COME SI CALCOLA L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO

 

 

L’art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001 (Testo unico in materia di espropri) stabilisce che “… l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data di emanazione del decreto di esproprio” .


Operazione preliminare è quindi quella di accertare “le caratteristiche del bene” soggetto ad esproprio.


Il Testo unico in materia di espropri prevede tre diverse fattispecie:

a) AREE EDIFICABILI
(art.37 comma 1 del D.P.R. 327 /01)

 

b) AREE LEGITTIMAMENTE EDIFICATE
(art.38 del D.P.R. 327/01)

Sia per le aree edificabili che per quelle già edificate l ‘indennità è determinata nella misura pari al valore venale.

Al fine di stabilire se un’area sia o meno da considerare edificabile, l’art. 37, comma 3 del DPR 327/01 prevede che “… si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio o dell’accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente”.


In base al comma 4, “… non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio… ovvero in base a un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia escluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata“.

 

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c) AREE NON EDIFICABILI


Il Testo unico in materia di espropri, inizialmente, prevedeva che la determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di aree non edificabili (agricole) fosse basata su rigidi criteri tabellari legati al Valore Agricolo Medio (VAM). Il valore del terreno espropriato dipendeva quindi dalla coltura praticata al momento dell’esproprio e non al valore intrinseco del terreno, corrispondendo il valore del terreno al tipo di coltura in atto, in quel momento, nell’area da espropriare.


Con la sentenza n.181/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali i commi 2 e 3 dell’art. 40 del DPR 327/2001 che appunto prevedevano l’impiego del VAM per la determinazione dell’indennità di esproprio, ed ha quindi riagganciato il valore del terreno espropriato al valore venale del terreno; In particolare, la Corte ha sancito che “occorre fare riferimento, per la determinazione dell’indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge


Attualmente si applica il VAM solo per determinare l’indennità aggiuntiva prevista dall’art 40 comma 4 del T.U. espropri.

Tale disposizione stabilisce che “al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata”.

ESPROPRIAZIONE PARZIALE


Le cose si complicano quando bisogna determinare l’indennità nel caso dell’espropriazione parziale di un bene unitario, che si verifica quando il procedimento espropriativo non interessa l’intera proprietà ma soltanto una sua parte.


In tal caso, l’art. 33 del Testo unico stabilisce che “nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.


In sostanza, si applica il criterio differenziale in base al quale l’indennità si ricava dalla differenza tra il giusto prezzo che l’immobile avrebbe avuto prima dell’espropriazione ed il giusto prezzo della parte residua dopo l’espropriazione stessa, in modo da ristorare l’intera diminuzione patrimoniale, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua (non espropriata).


Secondo la giurisprudenza, perché si possa applicare questo criterio devono ricorrere le seguenti condizioni:

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– la parte residua del fondo deve essere intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all’intero immobile il carattere di un’unità economica e funzionale;


– il distacco di una parte del fondo deve influire oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva), in modo negativo sulla parte residua.

 

 

 

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TAV: COME SI CALCOLA L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO

 


Tali condizioni sono chiaramente esplicitate nella sentenza della Corte di Cassazione n. 9567 del 2018 secondo cui “il meccanismo di calcolo differenziale di cui all’art. 33 presuppone un collegamento tra parte residua e parte espropriata, tale da conferire all’intero immobile il carattere di un’unità economica e funzionale, cosicchè il distacco della porzione espropriata abbia influito, oggettivamente in modo negativo sulla quella residua. L’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo, deve, infatti, esser ristorata mediante l’indennità, che, com’è noto, deve coprire ogni pregiudizio, diretto ed indiretto, conseguente all’esproprio, tra i quali vi è certamente quello derivante dalla perdita di accesso in zone rimaste intercluse a seguito della realizzazione dell’opera pubblica”.


In definitiva, la determinazione dell’indennità di esproprio di un bene unitario o di parte di esso, sia esso edificabile o non edificabile, è ormai sempre calcolata in base al valore venale del bene al momento dell’esproprio.

 

 

 

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