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Decadenza vincolo espropriativo: quali conseguenze?

 

Decadenza vincolo espropriativo: nessuna reviviscenza delle  precedenti destinazioni

 

L’art. 9 del Testo Unico sulle espropriazioni (DPR 327/2001) stabilisce che “un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’esproprio quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità“.

 

Il secondo comma dell’articolo in esame stabilisce poi che “il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera“.

 

Al riguardo, va osservato che i vincoli urbanistici si dividono sostanzialmente in due categorie: quelli ablativi e quelli di tipo conformativo.

 

I vincoli ablativi sono quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, fino alla privazione dello jus aedificandi

 

I vincoli conformativi sono quelli che non comportano la perdita definitiva della proprietà privata, ma impongono limitazioni e condizioni restrittive agli interventi edilizi in funzione degli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico (Es: vincolo paesaggistico, forestale, idrogeologico, rischio idraulico, fascia elettrodotto, ecc).

 

vincolo espropriativo non rinnovato
Decadenza vincolo espropriativo: quali conseguenze?

 

Ora, l’art. 9 si riferisce soltanto ai vincoli ablativi che hanno una durata di cinque anni da quando vengono previsti dallo strumento urbanistico (mentre quelli conformativi sono a tempo indeterminato).

 

Ma che cosa accade se entro il quinquennio non viene emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera?

 

Il comma 4 dell’art. 9 stabilisce che “il vincolo preordinato all’esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard“.

 

Ma se il vincolo non viene reiterato, che cosa accade all’area interessata?

 

Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (si veda ad esempio Consiglio di Stato, sentenza 28 novembre 2019, n. 8125) “la decadenza del vincolo espropriativo, tuttavia, non comporta, di per sé, il riespandersi delle precedenti destinazioni di zona. Alla decadenza dello stesso per inutile decorso del tempo non si verifica, infatti, alcuna reviviscenza della pregressa destinazione. L’inutile decorso di un quinquennio, in difetto di una legittima reiterazione, ne comporta quindi la decadenza, ma l’area già vincolata non riacquista automaticamente l’antecedente sua destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata, ossia come c.d. zona bianca. Rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l’Amministrazione comunale deve esercitare la sua discrezionale potestà urbanistica, attribuendo agli stessi una congrua destinazione, eventualmente anche a seguito di una istanza degli interessati volta ad ottenere l’emanazione degli atti necessari a conferire una nuova destinazione urbanistica all’area divenuta priva di disciplina“.

 

 

 

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

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