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L’assegno di mantenimento può essere modificato?

L’assegno di mantenimento può essere modificato?

L’art. 710 del codice di procedura civile contempla la possibilità di richiedere “la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione”.

Si noti bene: l’assegno di mantenimento può essere modificato  e quindi anche i provvedimenti– nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – solo se i motivi sono sopravvenuti rispetto a quelli contemplati ed esistenti al momento della separazione.

Infatti, l’art. 156 cc. stabilisce espressamente che il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti attinenti le condizioni (economiche) di separazione “qualora sopravvengano giustificati motivi”.

L’assegno di mantenimento può essere modificato anche in caso di separazione consensuale.

La Giurisprudenza più recente della Suprema Corte ha espressamente esteso l’applicabilità della norma sopra citata anche a tale fattispecie di separazione.

In particolare, la Sentenza n. 8839 del 22.01.2015, ha cassato la pronuncia di merito che modificava le condizioni contemplate nel decreto di omologa di separazione consensuale tra coniugi, in assenza di fatti sopravvenuti giustificativi di un nuovo assetto tra le parti.

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