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Operazione sanitaria senza consenso? Illegittima anche se indispensabile per la salute del paziente ed andata a buon fine.

 

 

E’ possibile richiedere i danni per un’operazione sanitaria senza consenso del paziente, anche se utile, se non indispensabile per la sua salute? 

 

 

 

Libertà è partecipazione.
(Giorgio Gaber)

 

 

Partecipare.


Il diritto di dire la propria. Specie su decisioni che riguardano la propria pelle.


Fondamentale; anzi, inviolabile.


La libertà personale è inviolabile”: lo dice la nostra Costituzione (art. 13).
“nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”: art. 32 Cost.


La libertà di autodeterminarsi. Anche in ambito sanitario.


Fino alla fine. Senza eccezioni.


La recente legge, cd sul testamento biologico, ha sancito una volta di più il diritto di ogni persona “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonche’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.


Ed ancora “nessun trattamento sanitario puo’ essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”.

 

 

operazione sanitaria senza consenso: facciamo il punto


La domanda di oggi è duplice:


– è possibile considerare legittimo un intervento sanitario salvifico, eseguito contro la volontà del paziente?

–  Se un’operazione dovesse essere cominciata col consenso del paziente, ma in corso d’opera fossero necessari ulteriori interventi, questi ultimi si potrebbero effettuare anche senza informare il diretto interessato?


Due sentenze, interessantissime, ci aiutano a fare il punto.


La prima, un po’ risalente ma sempre attuale, riguardava il caso di un giovane che, a seguito di incidente, veniva ricoverato in ospedale per gli interventi del caso.
Il ragazzo, lucidissimo, esponeva di professare una confessione religiosa che gli precludeva la possibilità di ricevere emotrasfusioni, per cui ammoniva i medici dicendo di operare come credevano, ma senza trasfusioni di sangue.


Di lì a qualche tempo dopo, imprevedibilmente, le condizioni del paziente peggioravano e, una volta persa coscienza, si rendevano essenziali per la sua vita stessa le trasfusioni di sangue rispetto alle quali aveva formulato il proprio divieto.


Nonostante ciò, per salvare il ragazzo, i medici decisero ugualmente di procedere al trattamento sanitario, che si rivelò salvifico, ma che – dopo la guarigione del giovane – causò una richiesta di risarcimento danni, per violazione del diritto costituzionale alla autodeterminazione.

I medici si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle istanze avversarie “ma come? Ti abbiamo salvato la vita e ti lamenti pure?”.


I giudici, con sentenza confermata dalla Cassazione, hanno respinto le richieste del ragazzo, ma la motivazione fa riflettere.


Il paziente non aveva dimostrato l’attualità del suo rifiuto al trattamento sanitario effettuato. Aveva accennato alla sua posizione in merito, manifestando il suo credo e la sua opposizione, ma lo aveva fatto quando stava “bene”, quando nulla lasciava presagire alla perdita di coscienza e al precipitare delle sue condizioni, quando la morte non bussava ancora alla sua porta.

Ecco, se lo avesse fatto in quelle condizioni, se avesse manifestato il suo “rifiuto informato”, con piena coscienza della situazione, allora nessuno avrebbe potuto imporgli un trattamento rigettato a ragion veduta.


Si segnala, al riguardo, una recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese che, proprio in relazione ad un caso analogo, ha stabilito: “il consenso espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e proprio presupposto di liceità dell’attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell’ammalato… il consenso informato, infatti, ha come contenuto concreto la facoltà, non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche quella terminale. Va dunque riconosciuto al paziente un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita.
Più specificamente in tema di consenso informato nella trasfusione di sangue, non può non rilevarsi la peculiarità della fattispecie in cui sia il Testimone di Geova, maggiorenne e pienamente capace, a negare il consenso alla terapia trasfusionale, essendo in tal caso il medico obbligato alla desistenza da tale terapia posto che, in base a principio personalistico, ogni individuo ha il diritto di scegliere tra la salvezza del corpo e la salvezza dell’anima.

 

 

Un altra ipotesi, parzialmente differente, è quella in cui un soggetto si sottoponga volontariamente ad un intervento chirurgico, ma poi, in corso d’opera, venga eseguito un trattamento sanitario, diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto, a fronte dell’opportunità di meglio tutelare la salute del paziente.


Ci occupiamo di una fattispecie in cui ad una donna, ricoverata per togliere una cisti alla milza, veniva espiantato totalmente tale organo, avendo i sanitari ritenuto, a ragione, che tale operazione sarebbe stata assai più indicata per le condizioni della paziente.


A fronte di un dolore post operatorio, acuto e continuo, alla signora veniva spiegato quanto accaduto, che l’intervento effettuato era il migliore possibile per lei, che non sarebbe stato opportuno rimandarlo, in attesa di raccogliere il suo consenso.


Non la pensava così la paziente, che adiva il Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni.


La Cassazione, con una sentenza recentissima, ha riconosciuto i buoni diritti della signora.


Nessun trattamento sanitario può essere eseguito senza il consenso libero ed informato di chi lo debba subire.


Non possono rilevare, ai fini dell’esclusione della responsabilità del medico (e della struttura sanitaria), l’assenza di prova che la paziente, in presenza di tempestiva e idonea informazione, si sarebbe egualmente sottoposta all’intervento, nonchè il carattere “necessitato” dell’intervento eseguito .


Accanto alla lesione del diritto alla salute, infatti, va affiancata la “lesione del diritto all’autodeterminazione terapeutica in sè considerato, rispetto al quale il carattere necessitato dell’intervento e la sua corretta esecuzione restano circostanze prive di rilievo”.


Difatti, “in tema di attività medico-chirurgica, è risarcibile il danno cagionato dalla mancata acquisizione del consenso informato del paziente in ordine all’esecuzione di un intervento chirurgico, ancorchè esso apparisse, “ex ante”, necessitato sul piano terapeutico e sia pure risultato, “ex post”, integralmente risolutivo della patologia lamentata, integrando comunque tale omissione dell’informazione una privazione della libertà di autodeterminazione del paziente circa la sua persona, in quanto preclusiva della possibilità di esercitare tutte le opzioni relative all’espletamento dell’atto medico e di beneficiare della conseguente diminuzione della sofferenza psichica, senza che detti pregiudizi vengano in alcun modo compensati dall’esito favorevole dell’intervento“.

 


Quando va riconosciuto il risarcimento del danno?


la violazione “dell’obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori – anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all’informazione – a condizione che sia allegata e provata, da parte dell’attore, l’esistenza di pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale alla autodeterminazione in sè considerato


Come può essere liquidato il danno?


il danno da lesione del diritto all’informazione può essere costituito, “eventualmente, dalla diminuzione che lo stato del paziente subisce a livello fisico per effetto dell’attività demolitoria, che abbia eliminato, sebbene ai fini terapeutici, parti del corpo o la funzionalità di esse: poichè tale diminuzione si sarebbe potuta verificare solo se assentita sulla base dell’informazione dovuta e si è verificata in mancanza di essa, si tratta di conseguenza oggettivamente dannosa, che si deve apprezzare come danno-conseguenza indipendentemente dalla sua utilità rispetto al bene della salute del paziente, che è bene diverso dal diritto di autodeterminarsi rispetto alla propria persona

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

operazione sanitaria senza consenso

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