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Procedimento edilizio delle sale da gioco

Procedimento edilizio delle sale da gioco.

Le Regioni, al fine di contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, hanno in vario modo reso più complesso l’iter procedurale per aprire una nuova sala giochi.

Così, ad esempio, la Regione Veneto (e altre Regioni, come l’Emilia Romagna) ha introdotto una normativa speciale riguardante i procedimenti edilizi per trasformare un edificio o parte di esso in sala da gioco.

La disciplina speciale è prevista dall’art. 54 della L.R.30/2016  che reca innanzitutto la definizione di sala gioco. Per tale si intende, “un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti, in forma prevalente, apparecchiature per il gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente”

La Regione Veneto, al fine di consentire un’omogenea applicazione in tutto il territorio, avrebbe dovuto entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, individuare le tipologie degli esercizi da considerarsi assimilati alle sale da gioco e quindi soggette alla procedura edilizia che fra poco verrà illustrata.

Tale ulteriore attività di identificazione sarebbe stata particolarmente importante anche perchè avrebbe potuto specificare la portata dell’inciso “in forma prevalente” che, essendo generico, può portare a diversi dubbi interpretativi.

Il Veneto, tuttavia, non ha ancora provveduto e pertanto spetta ai Comuni, così come previsto dalla stessa disposizione regionale, individuare le tipologie di esercizi, comunicandole alla Regione.

Per quel che concerne il procedimento edilizio, la LR 30 del 2016 ha stabilito che gli interventi di ristrutturazione o di semplice mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, per trasformare un’unità immobiliare in sala da gioco, siano subordinati al rilascio del permesso di costruire.

Procedimento edilizio delle sale da gioco
Procedimento edilizio delle sale da gioco: gli interventi di ristrutturazione o di semplice mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, per trasformare un’unità immobiliare in sala da gioco sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.

Ciò costituisce un notevole aggravamento della procedura in quanto, da un punto di vista generale, la ristrutturazione edilizia è subordinata al rilascio di permesso di costruire soltanto se l’intervento comporta un mutamento radicale del fabbricato (si parla di organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente), mentre nei casi di ristrutturazione non così radicale è sufficiente la presentazione di una Scia.

Così anche il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, è generalmente subordinato a permesso di costruire soltanto se il mutamento è destinato ad incidere sul carico urbanistico (per esempio si passa dalla destinazione residenziale a quella commerciale), mentre negli altri casi è subordinato a semplice scia.

Nel caso delle sale gioco si prescinde dal grado di complessità dell’intervento in quanto il legislatore ha voluto subordinare a permesso di costruire qualsiasi tipo di ristrutturazione edilizia o di cambio di destinazione d’uso.

La Regione ha previsto anche un inasprimento delle sanzioni, in quanto ha stabilito che, in deroga alla vigente normativa regionale, non possa essere irrogata la sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione.

In sostanza, nei casi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale o in parziale difformità dallo stesso, gli abusi sono rimossi o demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro un termine congruo stabilito dal comune, comunque non superiore a sessanta giorni.

Da notare infine che il termine per il rilascio del permesso di costruire è stato raddoppiato rispetto alla norma: il che significa che si passa da 90 giorni a 180, quindi ben 6 mesi.

Andrea Berto

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