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Responsabilità medica per mancata diagnosi malattia mortale: quando e quali danni risarcibili?

Responsabilità medica per mancata diagnosi malattia mortale: il punto della Cassazione 2019.


È compito del medico prolungare la vita e non è suo compito prolungare l’atto della morte.”
Barone Thomas Jeeves Horder

Oggi ci occupiamo di verificare l’ipotesi in cui l’evento morte sia non già prolungato ma anticipato da una mancata diagnosi di malattia mortale da parte del sanitario.


Partiamo dal caso concreto, per scendere via via nei dettagli.


Una signora aveva effettuato un’ecografia al seno presso una struttura privata, dalla quale non era emerso alcun dato che potesse destare allarme, o, quanto meno, dall’esame dei noduli che presentava alla mammella non emergeva nessuna evidenza di carcinomi o masse tumorali.


Sulla scorta di tali risultati veniva consigliato alla paziente di effettuari controlli a distanza per monitorare l’evolversi del quadro sanitario.


Scrupolosamente la signora effettuava il controllo suggerito, appoggiandosi tuttavia ad un’altra struttura medica.


In tale sede, le veniva effettuata anche una biopsia, la cui necessità era stata esclusa alla prima visita, dalla quale purtroppo emergeva la natura maligna ed aggressiva della patologia, che la costrinse dapprima alla rimozione della mammella, quindi ad un severo ciclo di chemioterapia: rimedi tutti rivelatisi poi inutili a fronte dello stato avanzato della malattia.


La signora, con le ultime forze che aveva, promuoveva causa nei confronti dei sanitari e della struttura presso la quale aveva effettuato il primo controllo, lamentando che un esame diligente avrebbe diagnosticato tempestivamente il male e le avrebbe dato la possibilità di seguire per tempo la terapia indicata, con l’effetto – se non di evitare – di posticipare in misura consistente l’evento morte.


Nel giudizio si affiancarono i suoi familiari, lamentando anche un danno personale conseguito dall’amara vicenda, concretatosi non solo nella sofferenza per la sorte rimediata alla propria cara, ma anche per tutte le difficoltà scaturenti dalla necessità di dover assistere un malato terminale.


Nel corso del procedimento sortiva la morte della signora.

danni errore medico


La Cassazione, con pronuncia n. 8641/2019, fa il punto sul risarcimento danni da responsabilità medica per mancata diagnosi malattia mortale.


I passi salienti del procedimento.

1 La prova del nesso causale.


Come è possibile determinare che un’azione od omissione sanitaria possano aver determinato l’evento dannoso, nella fattispecie la morte del paziente?


In primis, andrà valutato se l’evento non si sarebbe verificato in assenza della condotta negligente del sanitario.


In secondo luogo, se l’evento non avrebbe avuto luogo in assenza di tale azione od omissione colposa, si dovrà valutarlo alla luce di una cosiddetta causalità adeguata, ossia dando rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante, ossia prima dell’evento dannoso – del tutto inverosimili.


Può verificarsi, infatti, che assieme alla condotta sanitaria oggetto di doglianza, si innestino una serie di fatti sopravvenuti ed autonomi che possano incidere sull’evento dannoso poi verificatosi.


Tali circostanze, se dovessero rivestire le caratteristiche del caso fortuito e fossero idonee a causare da sole l’evento, reciderebbero il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività svolta, producendo effetti liberatori per il sanitario in quanto comportano la degradazione delle cause preesistenti al rango di mere occasioni.


Un concetto difficile?


Aggiungiamo un’ulteriore specificazione.


Mentre in ambito penale, per verificare l’addebitabilità dell’evento dannoso, e quindi del reato, all’azione od omissione del personale sanitario è necessario che la prova del nesso causale sia raggiunta “al di là di ogni ragionevole dubbio”, in sede civile vi è minor rigore, ed è sufficiente “il più probabile che non”, ossia basta che la soglia del 50% di possibilità che il fatto sia addebitabile alla condotta medica sia varcato anche di poco.


Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest’ultimo tenuto a espletare l’attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l’omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso“.


È onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento; se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata.

Responsabilità medica per mancata diagnosi malattia mortale

2 La responsabilità per la morte di un paziente già affetto da male incurabile.


Mi fido solo dei medici che sbagliano le diagnosi infauste”, scriveva argutamente Roberto Gervaso.


Può avvenire, tuttavia, che la diagnosi fatale non venga effettuata, ma comunque poco si sarebbe potuto fare.


Che responsabilità vi sarà in questo caso?


La Cassazione ha ribadito che anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perchè afflitta da una patologia, costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di causalità rispetto all’evento morte, ed obbliga chi l’ha tenuta al risarcimento del danno.

Il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento morte, ma anche tra fatto ed accelerazione dell’evento morte; sicchè per escludere il nesso di causalità, in relazione alla lesione del bene “vita”, è necessario non solo che il fatto non abbia generato l’evento letale, ma anche che non l’abbia minimamente accelerato.


Diversamente si verserà in fattispecie di danno risarcibile, corrispondente – tra gli altri – al minor tempo di vita che si è potuto godere rispetto a quello preventivabile se la malattia fosse stata tempestivamente accertata e tamponata.


Non solo.


Potrebbe sembrare cinico, riduttivo e marginale, ma vivere meno comporta una diminuzione patrimoniale diretta per il paziente ed i propri familiari nell’ipotesi in cui egli avrebbe potuto continuare a lavorare e percepire reddito ancora per un po’ di tempo.

Anche di tale circostanza dovrà tenersi conto.


3 il danno da perdita di chance patito dal soggetto destinatario di omessa diagnosi di malattia terminale.


Ce ne eravamo già occupati in questo post, qui basti accennare al diritto per il soggetto malato di vivere appieno ed integrale consapevolezza la parte finale della propria vita, intraprendendo le scelte ritenute consequenziali alla coscienza dell’imminente fine e, circostanza non trascurabile, accedendo ai servizi ed alle cure volte a tamponare gli effetti dolorosi della malattia (vedi cure palliative).

danno morte parente


4 Quali danni per la perdita di una persona cara? Il danno da perdita parentale.


Quando, ahime, il soggetto direttamente leso dalla condotta negligente del sanitario non possa far valere in giudizio i propri diritti, per la morte intercorsa, potranno agire i parenti più prossimi.


Questi – in quanto eredi – potranno esercitare le medesime pretese risarcitorie vantate dal loro dante causa.


Ma è indubbio che perdere, ingiustamente, una persona cara sia un evento sconvolgente per i parenti più prossimi, i quali saranno anche direttamente danneggiati da tale circostanza, personalmente coinvolti.


Si tratta di un “danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ. Sez. III Ord., n. 9196/2018)


Si parla al riguardo di “danno conseguente alla lesione del rapporto parentale” e deve essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale.


La liquidazione del danno patito potrà essere “equitativa”, tenendo conto “dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata”.

Per una consulenza da parte degli avvocati Berto in materia di

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