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Si può dare esecuzione ad un testamento falso se tutti gli interessati sono d’accordo?

 

Unanime esecuzione di testamento falso: può finire a tarrallucci e vino?

 

 

 

“La verità esiste, solo la falsità deve essere inventata.”
GEORGES BRAQUE

 

 

 

Tizia muore.


Viene chiesta la pubblicazione del suo testamento.

Si appura, però, che la grafia non appartenga al defunto e che l’intero documento sia falso, in quanto apocrifo.

I possibili eredi si mettono attorno ad un tavolo, convengono che il testamento – seppur falso – contenga disposizioni che corrispondono alla reale volontà di Tizia, manifestata più volte da quest’ultima prima di morire.

In forza di queste considerazioni, decidono di dare comunque esecuzione al testamento falso.


Sarà efficace tale determinazione?


Facciamo un passo indietro.


Ciascuno di noi, se dovesse compiere un atto giuridico difettoso di qualche requisito, potrebbe cercare di porvi rimedio: replicandolo correttamente, se nullo, convalidandolo, se annullabile.


L’atto di ultime volontà, tuttavia, non può trovare alcuna forma di convalida da parte del suo autore – in quanto passato a miglior vita (speriamo per lui), né ovviamente potrebbe essere da questi rinnovato, replicato validamente.

Per ovviare a tale inconveniente la legge ha escogitato un rimedio: la nullità della disposizione testamentaria, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione. (art 590 cc).


Vale a dire che i soggetti interessati dal testamento nullo possono compiere una sorta di ratifica personale, rinunciando a far valere le cause di nullità dando attuazione alla disposizione invalida.

E’ un po’ come se la volontà del testatore fosse assecondata da coloro i quali ne sarebbero stati i beneficiari se il testamento fosse stato valido.


Ecco, allora, che la conferma appare come una sorta di integrazione mancante ad un atto invalido, supplendo alla carenza che ha generato la nullità.


La giurisprudenza sul punto è divisa nel valutare se tale norma di legge consista in una vera e propria convalida di atto nullo da parte degli interessati oppure una semplice preclusione a far valere la nullità da parte di coloro i quali se ne siano avvalsi, lasciando impregiudicate le eccezioni e le iniziative di quelli che non l’abbiano confermato.

 

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La conferma del testamento potrà essere espressa o tacita.

Per quella espressa non vi sono requisiti formali, anche se la forma scritta potrebbe essere necessaria ai fini della trascrizione.

La conferma tacità presuppone la conoscenza del vizio che ha causato l’invalidità e la contestuale volontà di rinunciare all’impugnazione, ponendo in essere un comportamento incompatibile con l’intenzione di agire in giudizio per l’accertamento della causa di nullità .


Ovviamente, non potrà trovare tutela la “conferma” di disposizioni testamentarie nulle in quanto contrarie al buon costume o all’ordine pubblico: in tal caso è escluso si possano recuperare attribuzioni comunque inidonee ad avere efficacia giuridica. Come gli effetti di tali disposizioni non potevano essere conseguiti dal testatore in vita, così non potranno essere raggiunti dai suoi successori attraverso il negozio di convalida.


Dottrina e giurisprudenza unanimemente convengono che – presupposto per l’applicazione dell’istituto in esame – sia quanto meno l’esistenza di un testamento attribuibile alla volontà del de cuius.


Non potranno essere compresi nella disciplina gli atti che elidano o annullino l’elemento volontaristico, come – per esempio – la violenza fisica, la predisposizione con riserva mentali (dichiaro di volere ma non voglio), oppure se fatta a titolo di scherzo o redatta docendi causa, a titolo esemplificativo, per illustrare un concetto.


Qui non c’è una volontà da salvare o tutelare proprio perchè la volontà è inesistente.

 

ritrovamento di un nuovo testamento
Unanime esecuzione di testamento falso: manca la volontà del testatore


E in caso di apocrifia? Si può dare esecuzione ad un testamento falso?


La risposta è negativa e ce ne dà conferma una recentissima Sentenza della Cassazione  che – guarda caso – ha risolto la controversia relativa proprio al testamento di Tizia.


I giudici della Suprema Corte – in punto applicazione della norma “salvifica” dell’art. 590 cc – hanno concentrato l’attenzione sulla possibilità di ricondurre il testamento apocrifo alla volontà della de cuius.


Tale normativa “nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, che sia comunque frutto della volontà del de cuius, non trovando applicazione, invece, nell’ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore”.


“La riconosciuta non autenticità della scheda” infatti mette “fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’art. 590 c.c., senza che avesse a quel punto alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta”.


Per inciso, è utile evidenziare come dottrina e giurisprudenza siano attualmente accapigliate circa la valutazione della “confermabilità” – attraverso l’istituto oggi enunciato – di un testamento riconducibile alla mano del disponente ma contenente adulterazioni circa alcune sue componenti (ad esempio la firma, o la data).


Al momento pare prevalere l’orientamento volto ad attribuire efficacia alla conferma del testamento, purchè le alterazioni effettuate non abbiano eliminato o viziato la volontà dispositiva del testatore.


 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

esecuzione di testamento falso

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