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L’accordo sull’eredità prima della morte del de cuius

Se tra i futuri eredi – o lo stesso testatore – interviene un accordo sull’eredità prima della morte del de cuius  si configura un patto successorio, dichiarato nullo dalla legge.

Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, recita un antico motto.

Il codice civile è dello stesso avviso in punto di patti successori, ossia quegli accordi con cui, prima della morte di un soggetto, i futuri – eventuali – eredi contrattino la spartizione del patrimonio del defunto prima ancora che il proprio caro passi a miglior vita.

La scure della nullità si abbatte tanto sui cosiddetti patti dispositivi, quelli poc’anzi esaminati, con cui gli eredi (o presunti tali) contrattino un’eredità non ancora divenuta attuale, quanto i patti abdicativi, tramite i quali uno dei futuri chiamati all’eredità si accorda preventivamente di rinunciare alla stessa, in favore di altri successibili.
Da ultimo, alla medesima sorte, sarà sottoposto il cd patto istitutivo, dove è il soggetto la cui morte darà luogo all’apertura della successione che negozi con chissà chi  il contenuto della proprie disposizioni testamentarie.

La ragione è semplice: tutelare la libertà testamentaria. Principio cardine in ambito successorio.
Un soggetto, qualsiasi soggetto, nel momento in cui disponga dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, deve essere assolutamente sciolto da qualsiasi vincolo, tanto diretto, quanto indiretto e, quindi, anche deve essere sempre nelle condizioni di cambiare idea e revocare quanto disposto in precedenza.

Non solo.

Vi sono esigenze anche di ordine pubblico: a tutti deve essere dato di poter decidere con avvedutezza in merito alla possibile accettazione dell’eventuale chiamata ereditaria, in base agli elementi attuali che avrà a disposizione in quel momento, senza obbligarsi, ex ante, ad accettare, privarsi, cedere o ricevere posizioni giuridiche vincolanti e si dovranno, pertanto, impedire atti di prodigalità o atti abdicativi di rilevanza economica troppo avventati e senza la possibilità di un’adeguata e concreta valutazione della loro effettiva portata.

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I patti successori possono essere istitutivi, dispositivi o abdicativi

Alcuni casi in cui si è rinvenuto patto successorio sono stati:
– L’intestazione di alcuni beni ad un soggetto, dandogli mandato di trasferirne ad altri la proprietà una volta intervenuto l’evento morte del primo disponente ( Trib. Roma Sez. VIII, 29/10/2016)
– l’accordo, intervenuto prima della morte del genitore, con cui quest’ultimo, assieme ai suoi due figli, avevano stabilito modalità divisorie riguardanti sia beni oggetto di una futura vendita in loro favore, sia il patrimonio che i medesimi avrebbero ricevuto alla morte del padre (Cass. civ. Sez. II, 15/07/2016, n. 145669.
– l’accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell’altrui futura successione “mortis causa”, pattuendo di rimanere in comunione (Cass. civ. Sez. II, 15/07/2016, n. 14566)
– la rinuncia preventiva alla quota di comproprietà derivante da una futura eventuale successione ( Cass. civ. Sez. II, 25/02/2015, n. 3819)
– la rinuncia da parte del legittimario e dei suoi eredi il suo erede al diritto di chiedere la riduzione delle donazioni finché vive il donante, nemmeno se effettuata con dichiarazione espressa, né prestando il proprio assenso alla donazione (Trib. Treviso Sez. I, 01/04/2010)
– una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento (Cass. civ. Sez. II, 03/03/2009, n. 5119)

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Il codice ha inteso tutelare al massimo la libertà testamentaria

Per altro verso, si è ritenuto non configurino patti successori:
– L’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione “mortis causa” del genitore (Cass. civ. Sez. II, 27/11/2015, n. 24291).
– La clausola, contenuta in un contratto di mutuo, ove si preveda che il mutuatario sia liberato dall’eventuale debito residuo alla data della morte del mutuante,trattandosi di un negozio inter vivos di remissione di debito immediatamente produttivo di effetti e non di un negozio mortis causa (Trib. Udine, 20/10/2014)
– la clausola statutaria di società a responsabilità limitata che sancisca il divieto del trasferimento delle quote per causa di morte se non a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta dei soci fondatori e il subentro dei soci superstiti ( in quanto il vincolo che ne deriva a carico reciprocamente dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) della partecipazione agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto suddetto, senza che ne risulti incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci) Cass. civ. Sez. I, 12/02/2010, n. 3345

Un’ interessantissima sentenza del Tribunale di Vicenza, Sez. II, 02/02/2016, ci indica quali criteri si debbano tenere in considerazione per l’individuazione di un patto successorio:

1) se il vincolo giuridico creato con la pattuizione abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;

2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;

3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così, dello ius poenitendi;

4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;

5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato

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