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Servitù di parcheggio? si può fare

servitù parcheggio
Servitù di parcheggio: da semplice comodità personale…

Servitù di parcheggio: l’apertura della Cassazione

“Non si puo’ parlare di servitù, bensì di un diritto personale a parcheggiare in un determinato posto”.
Su questa falsa riga si attestavano le pronunce giurisprudenziali più o meno recenti.
E la differenza non era di poco conto: il diritto personale è per l’appunto inerente alla persona, sussiste con essa, non è trasmissibile e termina con essa. Il diritto di servitù, invece, è tipico, riguarda un bene, un fondo e in quanto tale resiste ad un eventuale passaggio di proprietà.
Vale a dire: se si trasferisce un bene gravato da servitù, quest’ultima permarrà sull’immobile stesso, anche se ci sarà un nuovo titolare.
La sentenza – spartiacque – è di pochi giorni fa.
Prima non si poteva parlare di servitù di parcheggio: essa era considerata infatti una mera  utilità per il proprietario, che prescindeva quindi da un eventuale vantaggio per il fondo.
Il parcheggio era considerata una comodità per la persona che utilizzava un immobile, ma non una utilitas diretta per il bene stesso.
Ora la Suprema Corte non esclude, in certi casi, la possibilità di ravvisare il carattere di servitù, ossia di un diritto che riguarda la res, l’immobile, al diritto di parcheggiare un veicolo in un determinato fondo.
Esistono, infatti, delle ipotesi in cui vi è un legame “strumentale e oggettivo, diretto e immediato, tra il peso imposto al fondo servente ed il godimento del fondo dominante … sì che l’incremento di utilizzazione deve poter essere conseguito da chiunque sia proprietario del fondo dominante e non essere legato ad una attività personale del soggetto“.
Ecco allora che “in questa prospettiva non può essere escluso il carattere della realità del parcheggio dell’auto sul fondo altrui, quando tale facoltà  sia costruita come vantaggio a favore del fondo, per la sua migliore utilizzazione“.

Servitù di parcheggio 2
… a vantaggio diretto per il fondo.

La Corte fa espressamente riferimento al caso di un’abitazione, avente la possibilità di parcheggio nelle vicinanze. In tale circostanza si potrebbe correttamente parlare di servitù, in quanto da tale possibilità ne deriverebbe un innegabile incremento delle potenzialità abitative dell’immobile.

 

 

La sentenza: Corte di Cassazione 16698/2017

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