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Costruzione Altana – lastrico solare: il singolo condomino non può asservirlo a proprio esclusivo uso e consumo.

Costruzione Altana – lastrico solare

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Costruzione Altana: le sentenze
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Lastrico solare…si può?

E’ una fattispecie abbastanza ricorrente: specie in Veneto e nella bella Venezia dove si usa godere il bel panorama sulla città, posizionando sulle parti più alte di edifici delle “altane“, ossia delle sorti di loggette in legno, che consentono la sosta “belvedere” ed il riparo dal sole.
Tutto lecito – salve eventuali considerazioni di carattere urbanistico in ordine alla natura di dette costruzioni – per chi dimori in un edificio esclusivamente personale; non più se ci si trovi in ambito condominiale e l’assemblea abbia già manifestato parere contrario alla posa del manufatto.
Sul punto è tornata a pronunciarsi la Corte di Cassazione con una recente pronuncia, con la quale ha sottolineato l’interpretazione del principio secondo cui è consentito al singolo condomino l’utilizzazione della cosa comune con modalità particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, nonchè la possibilità di effettuare un uso più intenso della cosa stessa purchè siano combinati  al rispetto delle concorrenti utilizzazioni – attuali o potenziali – da parte degli altri condomini e senza che sia alterato l’equilibrio nella possibilità di accedere al godimento del bene.
Per converso deve qualificarsi come illegittima la trasformazione della terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, risultando così alterata la destinazione della cosa comune a detrimento della possibile sua utilizzazione da parte degli altri inquilini.
Posizionando un manufatto così ingombrante, il singolo partecipante asservirebbe a proprio utilizzo esclusivo un bene – la terrazza – che anche gli altri condomini hanno diritto di utilizzare, vuoi, ad esempio, per posizionarvi antenne, stendere i panni, effettuare riparazioni del tetto,eccetera.
Non si verterebbe, infatti, nell’ipotesi di un migliore godimento della cosa comune da parte del singolo comproprietario – fattispecie consentita dalla legge (art. 1102 cc) – bensì nell’appropriazione di una parte di un bene condominiale che verrebbe così sottratto alla disponibilità degli altri.
La sentenza : Cass. Civ. n. 23243/2016

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