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Le responsabilità del proprietario di sito inquinato

Quali sono le responsabilità del proprietario di sito inquinato?

 

L’obbligo di bonifica dei siti inquinati grava solo sul responsabile dell’inquinamento in forza del consolidato principio “chi inquina paga“.

Pertanto, una volta riscontrato un fenomeno di contaminazione, i conseguenti interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino possono essere imposti solo ai soggetti responsabili dell’inquinamento: soggetti che possono essere diversi dal proprietario dell’area.

 

 responsabilità del proprietario di sito inquinato
responsabilità del proprietario di sito inquinato

Secondo la giurisprudenza, il proprietario che non è responsabile dell’inquinamento, è tenuto ad adottare soltanto le misure di prevenzione come previsto dall’art. 245, comma 2, del d. lgs n. 152/2006.

Secondo tale disposizione “il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione che, secondo la definizione data dall’art. 240 D.lgs 152 sono quelle iniziative adottate “per contrastare un evento un atto o un’omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l’ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia“.

Gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e sicurezza gravano invece soltanto sul responsabile della contaminazione, cioé sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento.

 

proprietario sito inquinato

 

Il sopra citato art 245 comunque riconosce “al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell’ambito del sito in proprietà o disponibilità.

Anche la giurisprudenza, in una recente sentenza (TAR Trentino Alto Adige, n. 154 del 15 novembre 2019) ha confermato la differente disciplina prevista per il proprietario dell’area che non ha inquinato e quella prevista per il responsabile dell’inquinamento.

Infatti, ha statuito che “la previsione dell’obbligo di porre in essere le suddette procedure operative e amministrative in capo responsabile dell’inquinamento, da un lato, e la previsione di una mera facoltà di porre in essere tali procedure in capo agli altri soggetti interessati, ivi compreso il proprietario o il gestore dell’area, non responsabili dell’inquinamento, cui è imposto solo l’obbligo di “attuare le misure di prevenzione”, dall’altro comporta che l’obbligo di bonifica dei siti contaminati grava sul responsabile dell’inquinamento (in base al principio “chi inquina paga”) e non sul proprietario dell’area, con la conseguenza che, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione, gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza o definitiva, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale possono essere imposti solo ai soggetti responsabili dell’inquinamento, ossia a coloro che abbiano causato, in tutto o in parte, la contaminazione con un comportamento, commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità.

 

 

 

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