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Rumori molesti: quale tutela?

Rumori molesti, facciamo il punto sulla tutela in tema di immissioni acustiche.

Va innanzitutto detto che il diritto al tranquillo godimento della dimora è tutelato sia dalla legislazione europea che da quella nazionale.

Per quel che concerne la normativa europea, secondo la Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo devono essere considerate condotte lesive del (tutelato dall’articolo 8 della convenzione europea) non solo l’accesso non autorizzato agli spazi di privata dimora, ma anche le immissioni di rumore, di odori e le altre forme di interferenza nel godimento della propria dimora.

A livello nazionale, è consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui, a fronte delle immissioni acustiche, esistono due livelli di tutela: un regime pubblicistico che tutela la quiete pubblica e un regime civilistico, che tutela i rapporti tra privati. Secondo la Corte però l’eventuale rispetto dei limiti posti dalla normativa pubblicistica non fa venire meno l’illiceità della immissione da un punto di vista civilistico. Sotto tale punto di vista, infatti, il criterio per stabilire se un rumore è molesto non è quello del rispetto della normativa pubblicistica, ma quello della normale tollerabilità stabilito dall’articolo 844 codice civile e, in relazione a ciò, la Corte ha rilevato che “il superamento della soglia codicistica di tollerabilità delle immissioni ben può essere riscontrata pur nell’accertato rispetto di limiti di cui alla normativa tecnica” (Corte di Cassazione, n. 20927 del 2015).

Ancora più chiaramente, la Corte ha affermato che “in materia di immissioni, mentre è illecito il superamento dei livelli di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi in concreto alla stregua dei principi di cui all’art. 844 Codice civile” (Cassazione, n. 8474 del 2015).

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Rumori molesti: doppia valutazione, pubblicistica e civilistica

Dunque, in sintesi, secondo la giurisprudenza della suprema Corte ben possono essere intollerabili (perché lesive, in concreto, del diritto ad una normale qualità della vita) quelle immissioni che pur rispettano la normativa tecnica (come ad esempio i regolamenti comunali sull’inquinamento acustico).

Il citato articolo 844 c.c. stabilisce poi che il giudice deve contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà , tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso.

In relazione a tale contemperamento, la Suprema Corte ha già somministrato un criterio guida, cui orizzontare il prudente apprezzamento del giudice, chiarendo che tale formula “deve essere interpretata, tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell’ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto ad una normale qualità della vita.” (così Cassazione, n. 5564 del 2010)

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