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Abbandono del tetto coniugale senza motivo? Addebito della separazione

 

Abbandono del tetto coniugale senza motivo? Addebito della separazione.

 

 

Alzi la mano.


A chiunque si chieda quali obblighi nascano dal matrimonio e quale tra questi obblighi possa comportare l’addebito della separazione viene in mente l’obbligo di fedeltà.


Ci sta.


Quello che spesso sembra passare in sordina è che con le nozze due persone decidono di vivere sotto lo stesso tetto, formando una nuova famiglia.


E tra i diritti e i doveri reciproci dei coniugi, l’art. 143 cc contempla l’obbligo di coabitazione.


Un dovere la cui violazione può comportare severe conseguenze.


Innanzitutto, il diritto all’assistenza morale e materiale – nato dal matrimonio – è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi. Art. 146 cc


In secondo luogo, è noto come la violazione degli obblighi matrimoniali possa comportare l’addebito della separazione per il coniuge colpevole.


E qui veniamo al tema della nostra riflessione odierna.

 

 abbandono della casa coniugale

 


Quando l’abbandono del tetto coniugale è sanzionabile?


Una recente sentenza della Corte di Cassazione ci aiuta a fare il punto, riprendendo l’articolo di legge che abbiamo indicato: vi deve essere una giusta causa.

E tale causa deve essere provata.


Vediamo il caso esaminato: il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, avevano addebitato la separazione alla moglie, ritenuta colpevole di aver abbandonato l’abitazione familiare.


Quest’ultima ricorre in Cassazione, lamentando che l’allontanamento sia stato solo temporaneo, prolungatosi per la sostituzione delle chiavi operata dal coniuge, e comunque fosse dovuto al clima di accesa conflittualità domestica.


Gli ermellini, nel respingere l’impugnativa avanzata dalla signora, hanno sottolineato come l’addebito della separazione fosse dovuto dalla decisione unilaterale della moglie di allontanarsi dalla residenza familiare senza che fosse dimostrata l’esistenza di precedenti pressioni, violenze o minacce del marito che l’avrebbero indotta a tale decisione.


In difetto di prova di un preteso comportamento del consorte che giustificasse l’allontanamento e di un immediato ripensamento della moglie in vista della ricostituzione del legame familiare, la scelta di questa risultava del tutto sguarnita di alcun valido supporto e pertanto doveva giustamente essere sanzionata con l’addebito.

 

lasciare casa familiare
Abbandono del tetto coniugale: quando comporta l’addebito?

 


E’ utile sottolineare come sia la legge stessa a pretendere che l’allontanamento dalla residenza familiare sia legittimo solo in presenza di giusta causa.

 

Nel novero di tale fattispecie ricorre – per espressa previsione del codice – la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Per il resto, il novero delle “giuste cause di allontanamento” non è tassativo, proprio per dare al giudice la possibilità di valutare il caso in concreto.


In linea di massima, si deve trattare di fatti che rendano intollerabile la convivenza, o possano comportare grave pregiudizio per l’educazione della prole.


Tralasciando i casi di lapalissiana legittimità concernenti episodi di violenza o manifesto tradimento, la Corte di Cassazione ha ritenuto, ad esempio, “giusta causa” di abbandono del tetto coniugale la mancanza di intesa sessuale tra i coniugi, poiché, “in siffatto caso, mancando un rapporto sereno e appagante, l’abbandono non può sorreggere una pronuncia di addebito” Cass. civ. Sez. I Sent., n. 8773/2012  


Del pari, è stato considerato legittimo l’allontanamento operato per i frequenti litigi domestici con la suocera convivente e per il conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi Cass. civ. n. 4540 / 2011


Il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe su chi ha posto in essere l’abbandono- che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto.


Si è precisato che «tale prova è più rigorosa nell’ipotesi in cui l’allontanamento riguardi pure i figli, dovendosi specificamente ed adeguatamente dimostrare, anche riguardo ad essi, la situazione d’intollerabilità».

 

 

 

 

 

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