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Affidamento dei figli: la scelta di una dieta “vegana” deve essere concordata

Affidamento dei figli:

In caso di separazione, “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

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Affidamento dei figli

Per realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi spetti l‘affidamento dei figli, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.

“Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.” (art 337 ter cc).

Nel nostro ordinamento, pertanto, in caso di separazione, l’affidamento condiviso dei figli deve rappresentare la regola, mentre quello esclusivo una eventualità da prendere in considerazione solamente quando il primo possa cozzare con i preminenti interessi dei figli stessi.

Affidamento condiviso non significa eguaglianza di tempo di frequentazione e di vita con i genitori: il collocamento prevalente presso la mamma o il papà è un dato di fatto che spesso contribuisce a preservare i minori dall’essere sballottati da un luogo ad un altro, perdendo i riferimenti abituali, sociali, affettivi che caratterizzano la loro vita abituale (scuola, parrocchia, amichetti, vicini, il proprio cortile, la propria cameretta etc..).

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Dieta vegana del figlio senza chiedere il consenso?

Tale forma di esercizio della responsabilità genitoriale conferisce pari dignità ai coniugi/genitori nell’assumere le scelte di vita più importanti che riguardano i figli (es salute, scuola, formazione religiosa…) . Quelle di ordinaria amministrazione rimangono conferite all’autonoma, ma auspichevolmente non contrastante, iniziativa di ciascun genitore.
Laddove dovessero emergere disaccordi in ordine alle questioni di maggior rilevanza, a ciascuno dei genitori sarà data facoltà di adire il Giudice affinchè redima i contrasti.
Ebbene, un recente provvedimento del Tribunale di Roma si è pronunciato sulla gestione delle abitudini alimentari dei figli minori.
In sostanza, la madre – contro il parere del coniuge – avrebbe imposto un regime nutrizionale vegano ai figli.
Il padre ha presentato ricorso, sul presupposto che tale contestata iniziativa avrebbe dovuta essere assunta con l’accordo di entrambi i genitori e non già a seguito di una imposizione unilaterale della madre.
Il Tribunale, dopo ampia istruttoria, anche consistente in idonea ed approfondita relazione dei servizi sociali, ha statuito che le decisioni riguardanti il regime alimentare del figlio minore rientrino a pieno titolo tra quelle di “maggior interesse” che, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., qualora sussista, come nella fattispecie in esame, un regime di affidamento condiviso, devono essere prese di comune accordo da entrambi i genitori. Solo in caso di disaccordo, la decisione su tali questioni è rimessa al giudice.

Nel caso di specie, il Tribunale non ha ravvisato particolari ragioni che giustificassero un così rigido regime alimentare, essendo le condizioni di salute della figlia minore assolutamente normali.
Di tal che la statuizione del Giudice, in assenza di un accordo dei genitori sul punto, è stata quella di prediligere una dieta improntata alla “normalità statistica”, priva, pertanto, di particolari restrizioni.

Il provvedimento: Tribunale di Roma, 19 ottobre 2016

 

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