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Assegno di mantenimento del coniuge: nulla è dovuto se il matrimonio è durato un soffio.

Presupposto essenziale per poter ottenere un assegno di mantenimento è l’instaurarsi della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Green card: matrimonio di convenienza.
Era il titolo di un film del 1990 che narrava la storia di una coppia in cui lui, cittadino francese sposava un’americana per poter ottenere la green card ed avviarsi al lavoro negli Stati uniti e lei convolava a nozze per poter ottenere in  affitto un alloggio, assegnabile solo a coppie sposate.

C’è da chiedersi: nel caso in cui la coppia di sposi, poco dopo le nozze, si fosse separata, sarebbe spettato un assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole.

La risposta è no, e non è parere del sottoscritto ma parola dei giudici della Corte di Cassazione, che con una pronuncia di pochi giorni fa, hanno statuito su un identico caso: un alto ufficiale statunitense convola con una cittadina italiana per beneficiare di gratifiche economiche conseguenti al matrimonio.
Alla moglie non va peggio, perchè il marito le riconosce vari assegni post datati per l’importo di 110 mila dollari.
Dopo appena 28 giorni di matrimonio, la richiesta di separazione da parte della signora, che richiede una pronuncia di addebito in capo al marito e la corresponsione di un assegno di mantenimento come coniuge economicamente debole.
La Corte Suprema ha negato tali istanze.

separazione addebito vicenza (1)
No affectio coniugalis? No money

Non si è instaurata una comunione materiale o spirituale tra i coniugi : questo il succo della pronuncia degli ermellini.
Senza tale comunione non derivano – tra i nubendi –  gli obblighi che nascono col matrimonio, tra i quali, segnatamente, quello di assistenza materiale – per cui non andrà riconosciuto il mantenimento -e neppure gli altri obblighi di fedeltà, coabitazione, collaborazione e assistenza morale, la cui violazione legittimerebbe la pronuncia di addebito.
La Cassazione ha riscontrato esclusivamente la realizzazione di accordi economici tra le parti senza che vi sia stata alcuna condivisione di vita e instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis.

Possiamo davvero dire che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

La pronuncia : Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., (ud. 10-10-2017) 10-01-2018, n. 402

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