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Buche stradali risarcimento danni: se il ciclista è imprudente si avrà concorso di colpa

Buche stradali risarcimento danni:: responsabile l’ente che ha in custodia il bene, ma la condotta negligente del danneggiato può ridurre responsabilità.

Nel caso in  cui un ciclista cada per un difetto di conformazione del manto stradale, per la presenza di una buca, per il dissesto del percorso, l’ente locale che abbia in gestione e custodisca la strada potrà essere chiamato a rispondere del danno.

Di frequente è stata applicata questa norma, di cui all’art. 2051 cc, in base alla quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito“.
In ordine alla responsabilità per custodia di una strada soggetta all’obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, laddove si assuma che un incidente sia stato generato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada stessa, o dalla presenza sulla stessa di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori di essa grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra l’alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro.

Buche stradali risarcimento danni
Buche stradali risarcimento danni: risponde l’ente che ha in custodia la strada, ma la condotta negligente del danneggiato può elidere o ridurre la responsabilità

Raggiunta tale prova del nesso causale, spetta al custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l’inidoneità in concreto della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno.

Ebbene, laddove sia appurata una condotta negligente da parte del soggetto leso, vuoi per imprudenza, vuoi per disattenzione, vuoi per imperizia, la responsabilità dell’ente custode per il risarcimento dei danni per caduta in buche stradali può essere  mitigata, a fronte del concorso di colpa del danneggiato.

Una recente pronuncia della Cassazione sulle buche stradali risarcimento danni ha richiamato la statuizione di cui all’art. 1227 cc secondo cui “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza “.
Il Giudice, pertanto, dovrà vagliare attentamente le circostanze di fatto in cui è avvenuta la caduta (lo stato dei luoghi,l’ora le modalità dell’accadimento), sia il grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze.
Effettuata tale valutazione  potrà giungere a ritenere la sussistenza di un concorso, paritario, di responsabilità e conseguentemente ridurre l’ammontare del risarcimento del danno in capo all’amministrazione che abbia in custodia la strada.

Il provvedimento: Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 13-12-2017) 13-03-2018, n. 6034

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