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Can che abbaia…morde: la responsabilità danni causati da un animale

Di chi è la responsabilità dei danni causati da un animale domestico?

Homo faber fortunae suae, dicevano gli antichi: l’uomo è artefice del suo destino.

Se vuoi la bicicletta, dopo pedali: ci dicevano i genitori.
Anche il nostro ordinamento impartisce la medesima disposizione in capo al proprietario di animali. Quindi di chi è la responsabilità dei danni causati da un animale?
Recita, infatti, l’art. 2052 cc.  “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale , sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito“.

responsabilità danni causati da un animale
Responsabilità danni causati da un animale

Unica eccezione al chiaro monito del legislatore è dato dal fatto che si dia la prova del caso fortuito.
Prova che, ovviamente, incombe sul proprietario della bestia o comunque su chi la custodisca.
Un onere assai arduo dimostrare il caso fortuito, ma non impossibile.

Una recente sentenza del Tribunale di Ascoli ce ne riporta un esempio, affermando che nel “caso fortuito” rientri anche la condotta sconsiderata del danneggiato.

Cosa era successo: Tizio, elettrauto, si era recato a casa di Caio per riparargli l’automobile in panne.
Giunto nei pressi dell’abitazione, entrava in giardino e lì veniva assalito dal cane di Caio che lo mordeva, procurandogli serie lesioni alla mano.
Il danneggiato citava in giudizio il proprietario del cane, chiedendo i danni alla luce del menzionato art. 2052 cc.
Nel corso della causa, tuttavia, si appurava che l’animale era rinchiuso in un recinto, separato da sbarre d’acciaio; vi era un cartello ben visibile con scritto “attenti al cane”; la bestiola, al momento del passaggio dell’intruso, si era slanciata in sonori abbaii; ciò nonostante l’elettrauto allungava la mano all’interno del recinto e di lì veniva attinto dal morso del cane.

La conclusione del Tribunale è stata che il danneggiato se l’era andata a cercare e la sua condotta improvvida costituisse “caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità” invocata.
La Sentenza: Tribunale di Ascoli Piceno, 24.10.2016

 

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