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Occupazione abusiva di immobile: paga lo stato se rimasto inerte

Occupazione abusiva di immobile. E’ lo stato che deve garantire la sicurezza pubblica, non potendo i cittadini farsi giustizia da se’.

Ne cives ad arma veniant, dicevano i latini, affermando la necessità che fosse lo stato a tutelare l’ordine pubblico, privando i singoli della possibilità di farsi giustizia da sè.

Da questo presupposto, il Tribunale di Roma ha emesso il proprio provvedimento di condanna verso il Ministero dell’Interno per non aver impedito una prolungata occupazione abusiva di immobile, da parte di terzi, ai danni di un privato cittadino.

I fatti.

Nel corso di una generalizzata ed arbitraria occupazione di varie unità immobiliari da parte di circa 350 persone, una società, proprietaria di alcuni locali, presentava immediata denuncia al locale commissariato di pubblica sicurezza, chiedendo un sollecito sgombero.

Purtroppo, la liberazione degli immobili avveniva a distanza di molto tempo, con ingentissimi danni conseguiti dalla società per non aver potuto utilizzare le unità di cui era proprietaria.

Il Tribunale  di Roma, affermando che  “il privato debba ricorrere a forme giurisdizionali di tutela, non potendo farsi ragione da sé”, ha indicato come al cittadino spetti tanto il ricorso all’autorità giudiziaria, civile o penale, per richiedere un provvedimento di liberazione dell’immobile, quanto invocare l’intervento degli organi di pubblica sicurezza, i quali, tuttavia, possono intervenire con la forza “solo nei casi previsti dalla legge” e per delitti di particolare gravità, tra i quali non v’era quello di “Invasione di terreni o edifici”, ricorrente nel caso in oggetto.

V’era, comunque, un’altra ed ulteriore strada: l’emanazione di un provvedimento di “carattere anche coercitivo, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica” da parte dell’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S. secondo cui ” Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica“.

Ebbene, nel caso di specie era emerso che fosse stato disposto un sequestro preventivo relativo agli immobili occupati, ma non ne fosse stata data immediata  esecuzione da parte della forza pubblica.

Occupazione abusiva di immobile
occupazione abusiva di immobile: l’inerzia rientra tra i fatti dolosi o colposi che obbligano al risarcimento colui il quale li abbia commessi.

Sulla scorta di tale risultanza, il giudice romano ha ritenuto applicabile alla fattispecie esaminata la previsione di cui all’art. 2043 cc, secondo cui “qualunque fatto  doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Per “fatto doloso o colposo” può intendersi anche una omissione, nel nostro caso di eseguire il disposto sequestro preventivo.
Come conseguenza è stato disposto il risarcimento del “danno da lucro cessante ... considerato in re ipsa discendendo dalla perdita della disponibilità del bene immobile la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile“.
Ne è derivata una cospicua condanna al versamento di una somma pari al valore dei canoni di locazione che si sarebbero potuti conseguire durante il periodo di occupazione abusiva.
La sentenza: Tribunale di Roma, sentenza 14 novembre 2017, n. 21347

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