Skip to main content

Cessione della casa familiare in sede di separazione per sottrarsi ai debiti? Là dove l’ingegno non sfugge alla legge.

 


Fraudolenta cessione della casa familiare in sede di separazione per sottrarsi ai debiti: quali rimedi di legge?

 

Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

 

 

La crisi aguzza l’ingegno.


Laddove soffi il vento della necessità, quasi per atavico istinto di sopravvivenza, l’uomo è spinto a difendersi e ad attuare quanto possibile per procacciarsi ciò che è necessario alla sussistenza.


Vogliamo leggere così, in un’ottica interpretativa, la sempre più diffusa prassi di escogitare nuove (ma neanche tanto) vie per sottrarsi alle azioni esecutive dei creditori da parte di soggetti indebitati sino al collo.


Siamo in difficoltà? Separiamoci.


Ecco un percorso alternativo: non per crisi coniugale, ma per crisi economica.


Analizziamo due casi tipo.


1. Marito e moglie, due cuori e tanti debiti.


Per impedire ai creditori di attingere al loro bene principale, la casa, procedono alla separazione, chiedendo che il giudice disponga l’assegnazione dell’abitazione ad uno di essi, verosimilmente a colui presso il quale i figli saranno prevalentemente collocati.


Tutto a posto?


Anche no.

Ci eravamo soffermati sulla questione un paio d’anni fa, (questo è il post).

Se antecedentemente all’assegnazione della casa i creditori avevano iscritto ipoteca su tale bene, il successivo pignoramento potrà prevalere sul provvedimento separativo, in quanto l’antecedente trascrizione della garanzia è sufficiente per conseguire il diritto di precedenza delle ragioni creditorie.


Diversamente, se i creditori non fossero stati celeri a tutelare i loro diritti e i coniugi avessero trascritto il provvedimento di assegnazione prima di ipoteche e pignoramenti, dovranno mettersi in coda ed attendere che si esaurisca il (lungo) periodo di compimento della disposizione effettuata in sede di separazione.

 

 


2 Marito e moglie: il primo naviga in cattive acque e sente il fiato dei creditori sul collo.


In sede di separazione, per regolamentare i rispettivi rapporti patrimoniali, cede la propria quota di immobile, (potrebbe trasferirlo anche tutto), alla consorte.


Ipotesi frequente nei procedimenti in materia di famiglia.


Come la mettiamo in questo caso? I creditori dovranno “attaccarsi al tram” o potranno invocare qualche tutela?


Dipende.


La spiegazione potrebbe essere un po’ impegnativa, ma vediamo di sintetizzare.


Generalmente, al creditore che si veda sottrarre dal proprio debitore possibili beni – mobili o immobili – su cui soddisfarsi per poter esercitare l’azione esecutiva – leggi pignoramento – è riconosciuta la possibilità di invocare l‘azione “revocatoria” di cui agli art. 2901 e ss. cc.


In buona sostanza, potrà chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento ;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.


Cosa?


Se l’atto con cui il debitore si è spossessato del bene (da pignorare) era a titolo gratuito, basterà dimostrare il pregiudizio che ne è conseguito al creditore e la conoscenza di ciò da parte del soggetto indebitato.


Se, al contrario, il bene fosse stato ceduto verso la corresponsione di un corrispettivo, andranno tutelate anche le ragioni di chi i soldini per acquistarlo li ha impiegati: in questo caso il creditore dovrà dimostrare che il terzo acquirente fosse a conoscenza del pregiudizio che il trasferimento del bene avrebbe arrecato ad altri.

E qui campa cavallo, talvolta la prova è davvero ardua.

 

Bene, perchè questo panegirico?


Dobbiamo verificare se i creditori di quel marito che ha trasferito alla moglie la casa potrà essere riconosciuto il rimedio dell’azione revocatoria.


Dipende, abbiamo detto.


Dipende da come si potrà considerare detto trasferimento.

 

Cessione della casa familiare in sede di separazione per sottrarsi ai debiti: i presupposti per l’azione revocatoria

 


Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione fa il punto preciso della questione.


Gli ermellini considerano la cessione patrimoniale tra coniugi in ambito separativo come un evento che si sottrae alle classiche connotazioni dell’atto di donazione (gratuito) e dell’atto di compravendita (oneroso).


Tali attribuzioni possono assumere i colori di obiettiva onerosità, se volti a compensare una situazione di squilibrio patrimoniale venutasi a creare con la crisi coniugale oppure per adempiere ad obblighi (vedasi il mantenimento) che emergono in rilievo proprio con la separazione.


L’onerosità dell’attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al mènage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione.


Talvolta, in difetto di tali presupposti e giustificazioni, l’attribuzione patrimoniale può assumere il grado di liberalità ed erogazione gratuita.


Se ne trae la conseguenza – deduce la Suprema Corte – che la qualificazione dell’atto dispositivo per cui è causa come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi”.


Vale a dire: tu marito che sostieni che la cessione della casa alla moglie in sede di separazione fosse stata fatta a titolo oneroso, per assolvere gli obblighi di mantenimento connaturati al nuovo regime venutosi a creare, mi devi dimostrare che ci fossero i presupposti per tale attribuzione, la quale – diversamente – potrà essere considerata a titolo gratuito, e quindi assoggettabile ad azione revocatoria senza la probatio diabolica della conoscenza, da parte del terzo cessionario, del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori con il trasferimento del bene.

 

Risarcimento danni per mancato pagamento assegno di mantenimento

 


Nel caso di specie, il marito si era privato della propria quota di comproprietà della casa adibita a residenza familiare, assegnandola alla moglie a titolo di mantenimento una tantum; si era impegnato a corrisponderle un assegno mensile per il mantenimento del figlio minore; aveva trasferivo titoli obbligazionari ed azionari per Euro 53.022,22 alla moglie per il suo mantenimento e per quello del figlio minore; aveva trasferito alla consorte 2.750,00 in contanti, in quanto denaro personale di quest’ultima: in buona sostanza, si era di fatto spossessato di ogni suo bene, senza che ciò fosse necessario per assolvere ad i propri obblighi di padre e marito. Circostanza, vieppiù, anomala nell’ambito delle separazioni personali, spesso caratterizzate da aspra rivalità tra coniugi.


In ragione della ritenuta natura gratuita della cessione immobiliare intercorsa, i creditori potranno agire agilmente in revocazione, semplicemente dimostrando che il loro debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che essi avrebbero conseguito dal trasferimento, senza dover fare i conti con le insidiose maglie delle ulteriori e fastidiose prove circa la ricorrenza di identico contegno da parte del terzo cessionario.

La sentenza: Cassazione Civile: n. 17908 / 2019  

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Cessione della casa familiare in sede di separazione per sottrarsi ai debiti

Avvocato separazione Vicenza

Scarica gratuitamente la guida degli avvocati Berto

Condividi l'articolo sui social