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Danno da vacanza rovinata: facciamo il punto

Danno da vacanza rovinata: una sintesi sulle norme più importanti da conoscere.

Pronti, via. Si parte. Finalmente….ma poi…. un disguido, un ritardo, o peggio, una fregatura e la vacanza agognata si trasforma in un incubo.
Facciamo il punto sulle principali nozioni da sapere con riferimento ai diritti di chi viaggia.
1. il contratto deve avere forma scritta.
L’art. 35 del Codice del Turismo, stabilisce che “Il contratto di vendita di pacchetti turistici e’ redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’organizzatore o venditore“.

Danno da vacanza rovinata
Contratto in forma scritta e con indicazioni chiare

2. Chiarezza.
Tra le tante indicazioni, il contratto deve contenere:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita’ della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonche’ il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e’ versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformita’ alla regolamentazione dell’Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneita’ all’accoglienza di persone disabili, nonche’ le principali caratteristiche, la conformita’ alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalita’ del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o l’intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
3) Prima del viaggio:
Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita’ di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita’ e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali contattatili dal turista in caso di difficolta’;
c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di difficolta’ in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) la facolta’ di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
Quando il contratto e’ stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni di cui sopra devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
E’ fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita’ del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.
4. Cessione del contratto
Il turista, per un qualche imprevisto, potrebbe non poter più prendere parte alla vacanza.
In questo caso egli puo’ sostituire a se’ un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilita’ di usufruire del pacchetto turistico e le generalita’ del cessionario.
Resta inteso che il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o dell’intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
5 Modifiche delle condizioni contrattuali.
Circostanza che è frequente causa di incomprensioni e controversie tra il consumatore ed il professionista
E’ espressamente stabilito che:
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessita’ di modificare in modo significativo uno o piu’ elementi del contratto, ne da’ immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
– Ove il turista non accetti la proposta di modifica puo’ recedere, senza pagamento di penali.
In tal caso egli ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita’ equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia’ corrisposta. Ha diritto inoltre ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
In ogni caso egli deve comunicare la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso della modifica
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo’ essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
– Se non e’ possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

danno da vacanza rovinata reclamo
Attenzione a tempi e modi per il reclamo

6 Diritto di recesso
Quando il turista recede dal contratto  o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita’ equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia’ corrisposta.
7 Mancato o inesatto adempimento
Anche questa ipotesi è frequentemente richiamata nelle controversie turistiche.
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita’. Si considerano inesatto adempimento le difformita’ degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi e’ comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta.
Il diritto al risarcimento per danni alla persona del turista si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto (per trasporto fuori Europa) o dodici mesi (intra Europa) per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico.
Il diritto al risarcimento per danni non inerenti alla persona si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
8 Reclamo
Per poter ottenere quanto sopra e far valere i suoi diritti il turista deve contestare ogni mancanza nell’esecuzione del contratto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinche’ l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il turista puo’ altresi’ sporgere reclamo mediante l‘invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
La mancata presentazione del reclamo puo’ essere valutata come ipotesi di concorso di colpa nell’inadempimento o nel danno o comunque potrebbe precludere il risarcimento per omessa diligenza nell’evitare il danno lamentato ( che se si fosse immediatamente segnalato non si sarebbe verificato o per lo meno sarebbe stato mitigato)
9 Fondo di garanzia
In caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonche’ per fornire una immediata disponibilita’ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, è operativo un  fondo nazionale di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita’ del turismo.
Per leggere il codice del turismo clicca qui.
Per una consulenza in materia di vacanza rovinata clicca qui.

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