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Determinazione assegno divorzile: torna in auge il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio?

Determinazione assegno divorzile: conta il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio? No, sì, forse.

«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi» 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Appassionante.


Il diritto è appassionante. E’ scendere nella concretezza delle situazioni, applicarci il principio giuridico, calarlo in medias res…e saper rivedere e rimodulare antiche interpretazioni, financo abbracciarne talune appena soppiantate.


A cosa mi riferisco?


All’assegno divorzile.


Come è noto, fino al 2017 vigeva l’indiscusso ed inscalfibile orientamento della Suprema Corte, abbracciato già dal lontano 1990, che stabiliva il criterio interpretativo della disposizione di cui all’art. 5 L. 898/1970con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

assegno divorzio
Determinazione assegno divorzile


Il principio statuito dalla Cassazione era volto ad attribuire l’assegno divorzile al coniuge che non avesse mezzi adeguati volti a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che fosse necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto, ma “rilevando l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio”. (Cass. civ. Sez. Unite, 29/11/1990, n. 11492)

Tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quindi.


2017, si diceva, l’anno della svolta.


E’ intervenuta una sentenza degli ermellini che in buona sostanza ha sovvertito l’orientamento precedente, sottolineando il principio dell’ “autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole“, non più sposate, senza prendersi a riferimento parametri attinenti ad una dimensione sociale ed affettiva, il matrimonio, che non c’è più e giungendo, pertanto, a riconoscere e calibrare l’assegno divorzile sulla base dell’autosufficienza economica del coniuge, senza riferimenti al tenore di vita precedente.
Cassazione 11504/2017


Cassazione 2017 assegno divorzio

Bomba atomica.


Con sostenitori ed oppositori della nuova tesi propugnata.
Chi rivendicava come fossero finiti i tempi della speculazione economica di un coniuge a carico dell’altro (“il matrimonio non deve far conseguire un vitalizio, diciamola tutta, per la ex moglie a carico del marito bancomat”), chi – a parere (sommesso) di chi scrive a ragione – sottolineava come da una siffatta prospettazione poteva derivare che un coniuge, quello che per una vita si era sacrificato a seguire casa e figli, ne sarebbe uscito con le ossa rotte.

2018. Determinazione assegno divorzile. Altro cambio di rotta.


La Cassazione rivede e rimodula la pronuncia di pochi mesi antecedente e – a Sezioni Unite – statuisce che nella verifica e quantificazione dell’assegno divorzile si debba tener conto del carattere compensativo, perequativo e assistenziale di tale compendio economico.
Assistenziale, in cui bisogna valutare se il coniuge richiedente abbia mezzi adeguati e sia in grado di conseguirli.
Compensativo e perequativo, volto a rimediare ad uno squilibrio nascente dal sacrificio che il coniuge richiedente possa aver sostenuto per le esigenze familiari a discapito della propria capacità reddituale.


Bene, felici? Tutto a posto?


Pare di sì, anzi no.

Perchè debbono ancora essere precisati con dovizia i criteri per quantificare l’assegno divorzile, al di là dell’identificazione dei titoli da cui trae origine.

Cassazione 2018 assegno divorzile


Ci ha pensato una freschissima sentenza della Corte di Cassazione a tentare di calibrare la questione entro termini precisi. Ma il risultato che ne è sortito è stato un ritorno al passato.


La questione: gli ermellini hanno esaminato la legittimità della pronuncia della Corte d’appello di Catania con cui – in sintesi – nella determinazione dell’assegno divorzile si era tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dal coniuge a cui era stato attribuito.


Una decisione impeccabile, a parere della Cassazione.


Ecco il motivo.


la Corte etnea, pur non facendo mistero di orientare l’asse del proprio deliberato sul criterio del tenore di vita goduto …in costanza di matrimonio, ha tuttavia proceduto in questa direzione seguendo un percorso argomentativo che guarda con prudenza al criterio del tenore di vita e volutamente ne evita ogni forzatura, … annotando che “esso concorre e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati” dall’art. 5 L 898 /1970. “Ancorchè lo scenario ideale del suo ragionamento non sia più attuale, nondimeno il giudizio che essa declina nel caso concreto anche alla luce della durata non breve del vincolo matrimoniale … – si mostra in singolare sintonia con la “natura composita” che le SS.UU. hanno inteso rivendicare quale prius qualificante al parametro sulla base del quale procedere al riconoscimento del diritto. Ed anzi, laddove opera la diretta saldatura, nell’accertamento del diritto …, del criterio dell’adeguatezza agli altri indicatori enunciati dalla norma, ne ricalca, sia pur se inconsapevolmente, le linee, assecondando una chiave di lettura dell’istituto non incoerente con quella delle SS.UU. e perciò non suscettibile della pretesa cassazione”.


Pare di capire, lasciando spazio a chi voglia contraddirci, che la valutazione per la determinazione dell’assegno divorzile riposi sul criterio assistenziale, compensativo, perequativo dianzi indicato:il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio può essere parametro di riferimento, calibrato ai criteri appena accennati.


Un po’ come avveniva in precedenza?

Si, no, forse.

La sentenza: Cassazione Civile n. 4523/2019.

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Determinazione assegno divorzile

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