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Diritti ereditari del coniuge separato, parliamo della casa.

I diritti eredirari del coniuge separato sulla casa adibita a residenza familiare.

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Diritti ereditari del coniuge separato

Quando finisce un amore…non cessano i diritti ereditari del coniuge separato.
Ce lo dice l’art. 548 cc: il coniuge al quale non sia stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge separato.

Sono tali e quali i diritti ereditari del coniuge separato ?

Parrebbe di sì, ma con una precisazione eseguita da una recente pronuncia della Cassazione.
Infatti, vi è una disposizione di legge – l’art. 540 cc – che riconosce al coniuge, in caso di decesso del consorte, oltre ad una quota del patrimonio, variabile a seconda di quanti e quali concorrenti coeredi vi siano, anche i “diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano“.
La ragione di tale disposizione, come ricorda la Suprema Corte, è da rinvenire nella tutela “non tanto nell’interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto nell’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare“.
Non è, tanto, il bisogno dell’alloggio da parte del coniuge che diviene erede a essere tutelato, quanto altri interessi di natura non patrimoniale, che scaturiscono proprio dal rapporto matrimoniale intercorso, quali “la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio”.

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Il coniuge separato ha gli stessi diritti di un coniuge non separato?

Ma approfondiamo ulteriormente il caso dei diritti ereditari del coniuge separato

Ebbene, i giudici ermellini si sono trovati a risolvere il seguente quesito: se al coniuge separato (a cui pure non è stata addebitata la separazione) spettano i medesimi diritti ereditari del coniuge non separato, gli competono anche i medesimi diritti d’abitazione della (ex) casa coniugale?
La risposta è stata: se il coniuge superstite nel frattempo ha stabilito la propria residenza altrove, e da un periodo di tempo apprezzabile, non può vantare tale diritto.

E’ una soluzione logica, oltre che di buon senso, e riposa sulla considerazione che se il coniuge a seguito della separazione è andato ad abitare altrove, non è più rinvenibile una “casa adibita a residenza familiare”. E ciò basti.
Specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “Se il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del “de cuius” come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorchè, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi“.

La sentenza: Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-06-2014, n. 13407

 

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