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Due testamenti in un unico documento?

testamento congiunto
Io e te: un unico testamento???

Uniti sempre, divisi mai.
Un bellissimo motto auspicabile in qualsiasi ambito della vita di coppia, tranne….nella redazione del testamento.
Lì la libertà del singolo è sovrana e l’altro deve rimanere…fuori dalla porta.
Il principio è solennemente stabilito dal legislatore, il quale ha voluto espressamente sancire la sanzione di nullità dell’atto di ultima volontà redatto congiuntamente da più persone.
L’ipotesi è quella prevista dall’art. 589 cc, il quale determina che “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, nè a vantaggio di un terzo, nè con disposizione reciproca”.

Si tratta del testamento reciproco – in cui, per esempio, marito e moglie confezionano tale atto insieme, in un medesimo scritto, l’uno a favore dell’altro, sottoscrivendo il tutto di proprio pugno – e di testamento congiunto – sempre per rimanere nell’esempio di prima, babbo e mamma predispongono assieme il loro testamento, congiuntamente e in un unico atto, a favore del figlio, della parrocchia, di un nipote, di un terzo.

Non si può.
Niet. Nullo.

Il motivo risiede, appunto, nella massima tutela della libertà testamentaria: bisogna esser liberi di manifestare le proprie determinazioni senza impulsi esterni e di poterle, eventualmente, revocare senza ostacolo alcuno.

L’invalidità sussiste anche a prescindere da una qualsiasi indagine sulla sussistenza di un accordo tra i testatori a disporre dei propri beni in un determinato modo.

due testamenti
Due testamenti in un unico documento?

Grido d’allarme per coloro i quali abbiano redatto testamento l’uno a favore dell’altro o a favore del medesimo beneficiario non già con atto unico, ma con scritti separati, magari riportanti la stessa data.
Stiano tranquilli.
E’ ipotesi differente rispetto a quelle previste dalla norma sopra indicata.

In tal caso, infatti, non è stata rinvenuta “quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario” (Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-04-2012, n. 5508; Cass. 18-7-1959 n. 2364)
Da ultimo, una riflessione sui testamenti redatti non già unitamente da due testatori, ma con due manifestazioni di volontà, con due scritti diversi contenuti nella medesima carta.

Qui assistiamo ad un contrasto tra dottrina – che riconduce nel novero della nullità tali ipotesi, ritenendo anche in questo caso sussistente l’esiziale condizionamento della libertà testamentaria – e giurisprudenza, che con due sole pronunce intervenute sul punto, ha considerato   di non dubitare “della legittimità dei testamenti cosiddetti simultanei, ovvero di quelle dichiarazioni di ultima volontà contenute in un medesimo documento, ma autonome tra di loro”

Un consiglio: risparmiare è una buon proposito, ma in punto testamentario meglio sprecare due fogli separati.

 

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