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Erede legittimo escluso dal testamento: la lezione della Corte di Cassazione

Quali sono i rimedi accordati dalla legge all’erede legittimo escluso dal testamento?

Orationis summa virtus est perspicuitas – La più grande virtù del discorso è la chiarezza
(Quintiliano)

Chiarezza!


Virtù meravigliosa in ogni ambito, da perseguire, purtroppo molte volte dispersa nel nostro mondo giuridico, dove ad essa talora fa da contraltare la supercazzola, leggasi un coacervo di argomentazioni più o meno sensate e tra di loro confliggenti, volte a creare disorientamento con la falsa apparenza di dare risposte precise a questioni in realtà semplicissime.


Detto questo, possiamo dirlo? Ecco una sentenza che fa bene, perchè è chiara, papale, quasi scolastica nel prendere per mano il lettore, istruirlo ed accompagnarlo, consapevole, alla statuizione contenuta nel dispositivo.


Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 22-10-2015) 04-12-2015, n. 24755 : ecco il provvedimento.


Una decisione molto utile per soffermarci sul caso che oggi ci riguarda, quello dell’erede legittimo escluso dal testamento.


Ci sarà sufficiente prendere gli incisi più significativi della Sentenza, paragrafarli, leggerli attentamente e ….taaccc saremo tutti esperti in materia.

Il caso.


Un padre aveva disposto con testamento delle sue sostanze, attribuendo tutti i suoi beni ai discendenti maschi, lasciando le figlie a bocca asciutta, senza alcuna attribuzione patrimoniale.


Quest’ultime impugnavano la disposizione testamentaria, agendo in riduzione, chiedendo cioè l’accertamento della loro qualifica di eredi necessarie e conseguentemente la liquidazione della loro quota di spettanza, riservata loro dalla legge, riducendo quelle dei fratelli .


Il Tribunale prima, la Corte d’Appello poi, accoglievano la loro istanza, ma anziché attribuire loro una quota dei beni caduti in successione, disponeva in loro favore solamente l’equivalente corrispettivo pecuniario.

calcolo quota di legittima


La Corte di Cassazione, con la pronuncia indicata, riforma parzialmente le sentenze dei gradi precedenti, procedendo con un excursus giuridico tutto da gustare.

  • A tutela dell’interesse generale alla solidarietà familiare, l’ordinamento giuridico prevede – con disposizioni che hanno carattere inderogabile – che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva). La legge configura così una “successione necessaria“, in forza della quale le disposizione del defunto lesive della “quota di legittima”, pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili – su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione) – di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.
  • Con l’azione di riduzione (art. 557 cod. civ.) … il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
  • Il legittimario,… a seguito dell’esercizio dell’azione di riduzione, acquista la qualità di erede, conseguendo perciò una quota dell’eredità, la cui misura muta – secondo le previsioni di legge – a seconda del numero dei legittimari e della vicinanza del loro legame familiare col defunto.
  •  l’azione di riduzione è irrinunciabile finchè la successione non è ancora aperta, – altrimenti si incorrerebbe in ipotesi di patti successori, nulli per legge – l’azione di riduzione è invece rinunciabile dal legittimario dopo l’apertura della successione
  • La legge non riserva ai legittimari tutta l’eredità, ma riserva loro solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.
  • la quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate (art. 556 cod. civ.) procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (c.d.relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione; indi detraendo dal relictum i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto; provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.);calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum; imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario , con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante .
  •  la reintegrazione della quota di legittima, conseguente l’esercizio dell’azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura … senza che si possa procedere alla imputazione del valore dei beni, ossia liquidando il corrispettivo pecuniario.
  • In buona sostanza, il legittimario, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro.

divisione ereditaria
Erede legittimo escluso dal testamento: diritto ad una porzione dei beni caduti in successione

E’ chiaro? Le sorelle non dovevano essere liquidate con i soldi corrispondenti al valore della loro quota, ma in quanto eredi di una quota, con una porzione dei beni – mobili o immobili – caduti in successione, a meno che non fosse concordata con gli altri coeredi una differente modalità di liquidazione.

Alzi la mano chi non ha capito?

Beh, in tal caso, chiamate al numero dello studio Berto ed un chiarimento vi verrà senz’altro offerto.

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Erede legittimo escluso dal testamento

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