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esame perizia di stima per partecipare ad asta giudiziaria

 

Perizia di stima asta giudiziaria: l’esame è fondamentale per compiere una scelta consapevole.

perizia di stima asta giudiziaria
perizia di stima asta giudiziaria: se vi è una dettagliata indicazione delle condizioni del bene aggiudicato non è possibile recriminare

Le persone che partecipano ad un’asta giudiziaria spesso lo fanno nella convinzione che si tratti di una mossa conveniente.

Spesso, in effetti, lo è, ma a volte capita che dietro i meandri della procedura si celino delle insidie di cui ci si accorge soltanto una volta che si è già proceduto all’acquisto.

Ciò accade anche perché per partecipare ad un’asta non è richiesta la rappresentanza tecnica, cioè non è necessario avvalersi di un avvocato o di altro professionista qualificato.

Per partecipare ad un’asta in modo consapevole, risulta particolarmente importante l’esame della perizia di stima,  che è una relazione tecnica richiesta dal giudice per determinare il prezzo posto a base d’asta.

La perizia contiene tutti i dati dell’immobile (identificazione catastale, planimetria, condizioni di manutenzione, ecc…) e dovrebbe, ma non sempre purtroppo è così – descriverne tutti i vizi e difetti.

E’ importante far esaminare la perizia ad un professionista esperto che sappia interpretare le parole usate dal perito.

Spesso infatti nelle perizie si trovano espressioni come “stato di degrado” o “stato di manutenzione discreto” che nascondono delle realtà poco piacevoli.

Particolare attenzione va prestata alla regolarità urbanistica, in quanto in un’asta giudiziaria possono essere messi in vendita beni che ad esempio non hanno la concessione edilizia perché revocata o addirittura del tutto abusivi; questo perché appunto fanno parte di una procedura esecutiva e quasi sicuramente nella valutazione del bene viene calcolata anche la spesa per una eventuale messa in regola o addirittura per la sua demolizione.

E’ accaduto, ad esempio, che a seguito del provvedimento di aggiudicazione, un  beneficiario fosse venuto a conoscenza di un ordine di demolizione parziale dell’immobile acquistato all’asta. Di conseguenza, rifiutava di procedere al pagamento del prezzo di aggiudicazione entro il termine stabilito, perdendo la cauzione versata.

A sua difesa, l’aggiudicatario rilevava che l’ordine di demolizione non era stato evidenziato nell’ordinanza di vendita che era stata pubblicizzata online.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dato torto all’aggiudicatario in quanto la situazione urbanistica dell’immobile posto in vendita era stata chiaramente posta in evidenza nella perizia di stima richiamata dall’ordinanza di vendita.

Il principio di diritto affermato dalla Corte è dunque quello che non tutte le circostanze rilevanti ai fini della precisa individuazione delle caratteristiche del bene offerto in vendita debbano essere dettagliatamente esposte nell’ordinanza di vendita e indicate nella relativa pubblicità, purché esse siano comunque ricavabili dall’esame della relazione di stima e del fascicolo processuale, che è onere (e diritto) degli interessati all’acquisto consultare prima di avanzare le offerte.

Dove possiamo trovare la perizia di stima? La perizia è disponibile per la consultazione, presso la cancelleria del tribunale o presso lo studio del professionista incaricato. Inoltre, se l’asta immobiliare è pubblicizzata su siti internet dedicati, la perizia può essere consultata anche online, insieme all’avviso di vendita.

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