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Fare la spesa durante il permesso 104? Se è per assistenza è legittima

E’ possibile fare la spesa durante il permesso 104? se è un mezzo per prestare assistenza a persone con disabilità è legittima.

Un grazie alla collega Stefania Cerasoli per il contributo.

Guido era stato licenziato in quanto, a dire della società datrice di lavoro, aveva utilizzato i permessi di cui alla legge 104/1992 per fini i estranei all’assistenza dei parenti disabili.
Si precisa che Guido usufruiva di tali permessi per assistere la madre e la sorella entrambe in condizioni di handicap grave ex art. 3, comma III, Legge 104/1992.
In particolare, al lavoratore era stato contestato di essersi recato a fare la spesa, che poi aveva portato a casa della madre e della sorella. Il tutto durante l’orario del permesso.

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Il provvedimento, tuttavia, era stato dichiarato illegittimo sia in primo che in secondo grado.

In particolare, secondo la Corte di merito, l’assistenza prevista dalla normativa “non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione, ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il predetto non sia in condizioni di compiere autonomamente, dovendosi configurare l’abuso del diritto ove il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare”.

Il caso è stato, quindi, portato all’attenzione della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 23891 del 31.05.2018, ha ritenuto corretto il ragionamento operato dai giudici che l’hanno preceduta e pertanto la legittimità del fare la spesa durante il permesso 104, per fini assistenziali.

Gli Ermellini della Sezione lavoro hanno infatti escluso che si trattasse di una finalizzazione a scopi personali delle ore di permesso da parte del lavoratore. In sede di merito la condotta contestata era stata correttamente ricondotta, in base alle prove raccolte, a specifici interessi e utilità dei congiunti assistiti.

In particolare, in sede istruttoria era stata esclusa la finalizzazione a scopi personali delle ore di permesso di cui il lavoratore aveva usufruito avendo ricollegato, in base alle prove raccolte, “le attività poste in essere dal predetto, come il fare la spesa, l’usare lo sportello Postamat, incontrare il geometra e l’architetto, a specifici interessi ed utilità dei congiunti in tal modo assistiti

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Interessante è, inoltre, il passaggio in cui la Corte di Cassazione, evidenzia il disvalore sociale della condotta del lavoratore che usufruisce, anche solo in parte, di permessi per l’assistenza a portatori di handicap al fine di soddisfare proprie esigenze personaliscaricando il costo di tali esigenze sulla intera collettività, stante che i permessi sono retribuiti in via anticipata dal datore di lavoro, il quale poi viene sollevato dall’ente previdenziale del relativo onere anche ai fini contributivi e costringe il datore di lavoro ad organizzare ad ogni permesso diversamente il lavoro in azienda ed i propri compagni di lavoro, che lo devono sostituire, ad una maggiore penosità della prestazione lavorativa

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