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Aumento assegno di invalidità? la Corte Costituzionale lancia un messaggio.

Aumento assegno di invalidità: l’attuale importo è inadeguato per la tutela di diritti di rango costituzionale.

 

 

Un ringraziamento alla collega Stefania Cerasoli per il prezioso contributo.

 

La Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 23.06.2020, esaminando una questione di legittimità costituzionale evidenziata dal Corte di Appello di Torino, ha stabilito che l’assegno di invalidità che, come noto, ha un importo pari ad Euro 285,66, è manifestamente inadeguato a garantire alle persone totalmente inabili al lavoro i mezzi necessari per vivere.

 

Secondo la Consulta, quindi, l’importo viene a violare il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

 

aumento-invalidità-civile

 

Era stata la Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 240 del 03.06.2019,  nel pronunciarsi sul ricorso presentato nell’interesse di una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno a definire l’importo della pensione di invalidità “insufficiente a garantire il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita”.

 

In particolare, secondo la Corte di Appello, era ravvisabile un contrasto con il contenuto dell’articolo 3 della Costituzione, per “violazione del principio di uguaglianza, ponendo a confronto l’importo della pensione di inabilità, corrisposta agli inabili a lavoro di età compresa tra i 18 e i 65 anni, e l’importo dell’assegno sociale corrisposto ai cittadini di età superiore a 66 anni in possesso di determinati requisiti reddituali, meno favorevoli di quelli di riferimento per il riconoscimento della pensione di inabilità”.

 

Inoltre, un contrasto veniva rilevato anche nei confronti degli articoli 4 e 28 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità stipulata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva in Italia con legge n. 18/2009, nonché con gli articoli 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea richiamata dall’art.6 del Trattato di Lisbona.

Tra ricorso e sentenze, nell’ultima ordinanza del 03.06.2020, la Corte di Appello ha deciso di sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla decisione della Consulta.


La Corte Costituzionale, come detto, ha evidenziato come 285,66 euro non siano sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita determinando una violazione del diritto al mantenimento, che la Costituzione all’articolo 38 riconosce agli inabili.

 

Non solo.

 

Viene anche ritenuto ingiusto che l’invalido civile riceva meno benefici rispetto a quanto riconosciuto economicamente ai destinatari dell’assegno sociale, avendo il giudice stabilito la sostanziale similitudine tra le due condizioni.

 

Di conseguenza, il cosiddetto “Incremento al milione” (pari agli attuali 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011,deve essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui alla Legge n. 118/1971, art. 12, I comma, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge.

 

aumento assegno di invalidità: l’attuale importo è insufficiente a garantire la tutela del diritto al mantenimento

 

Questo aumento dovrà d’ora in poi essere garantito (dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e , quindi, senza effetto retroattivo) a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.

 

E’ una goccia nel mare, certo. Ma sappiamo che il mare è composto da tante gocce: un buon inizio, la strada è ancora lunga.

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

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