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Godimento esclusivo di immobile da parte del coerede

Quando è dovuto un risarcimento per il godimento esclusivo di immobile da parte del coerede?

Il caso è frequente: più eredi si contendono un immobile caduto in successione.

Uno di essi ne ha la disponibilità fin dalla morte del de cuius, se non da epoca addirittura antecedente.

Dopo qualche anno i coeredi vengono a batter cassa, esigendo la divisione del compendio immobiliare ed il risarcimento per il mancato godimento del bene, rimasto nell’esclusiva disponibilità di uno solo di essi.


Un’interessante quanto recentissima sentenza della Corte di Cassazione fa il punto circa la legittimità di tale ultima istanza, operando una netta distinzione.


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Godimento esclusivo di immobile da parte del coerede: quando scatta il risarcimento?

In primo luogo, andrà verificato se i frutti – ossia i beni che la cosa ha prodotto – siano stati effettivamente percepiti mediante l’utilizzo (diretto) dell’immobile come bene economicamente produttivo (ad esempio a titolo di corrispettivo per la locazione o per la cessione del relativo godimento a terzi, estranei alla comunione ereditaria), oppure vi sia stato un utilizzo (indiretto) in esclusiva da parte del singolo partecipante all’eredità (avendolo abitato personalmente).

Nel primo caso i frutti – rappresentati dalla somma di denaro incassata dal locatore – si saranno già materialmente prodotti ed in quanto tali andranno spartiti fra tutti i comunisti.

La legge, infatti, stabilisce che con la divisione l’erede diventi titolare con effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione della quota specifica a lui assegnata. (art. 757 cc). Ciò vale anche per i frutti che fino al momento della divisione non siano stati separati. Differentemente, quelli già maturati e separati andranno spartiti tra tutti i partecipanti.

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Nel caso, invece, in cui il bene non sia stato ceduto al godimento di terzi, ma sia stato utilizzato direttamente ed esclusivamente da un solo coerede, occorrerà operare un’ulteriore distinzione.

Se gli altri coeredi abbiano chiesto a quest’ultimo la disponibilità di utilizzare l’immobile, in virtù del diritto di proprietà anch’essi spettante, il coerede che lo abbia in via esclusiva goduto dovrà risarcire gli altri comunisti, indennizzandoli per la mancata disponibilità del bene.

Viceversa, se non sia intervenuta alcuna richiesta di condivisione del godimento del bene da parte degli altri comunisti, questi non potranno pretendere alcunchè.

La Corte di Cassazione, infatti, ha specificato che in tal caso il bene comune nulla ha prodotto: è semplicemente stato utilizzato da uno dei comproprietari secondo la sua naturale destinazione, quale propria dimora abituale, comportandogli semplicemente il beneficio (in astratto) di risparmiare sulla locazione di altro bene immobile.

Tale semplice godimento in via esclusiva non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non abbiano rappresentato di volerlo parimenti utilizzare e ne siano stati impediti.

La sentenza: Cass.Civ. 30451/2018

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