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Il proprio nome appare sui giornali per fatti passati: il diritto all’oblio

Diritto all’oblio: se il proprio nome appare sui giornali per fatti passati e non si vuole che abbia ulteriore divulgazione.

Di Stefania Cerasoli.

Un uomo che diversi anni prima si era reso responsabile dell’omicidio della moglie per il quale aveva scontato la pena che gli era sta inflitta, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il quotidiano Unione Sarda s.p.a chiedendo la condanna del quotidiano in solido con il direttore responsabile e con la giornalista autrice di un articolo.
Il quotidiano, infatti, aveva pubblicato un articolo riguardante il predetto fatto di cronaca nera.
Secondo l’uomo la rievocazione di quel fatto, a distanza di così tanto tempo, avrebbe leso il suo diritto all’oblio, arrecandogli gravi danni non solo di immagine ma anche di salute e di reputazione.

In particolare, tale pubblicazione “aveva determinato un profondo senso di angoscia e prostrazione, che si era riflesso sul suo stato di salute piuttosto precario, ma aveva anche causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto era stato esposto ad una nuova “gogna mediaticaquando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività di artigiano, era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo il triste episodio”.

diritto all'oblio
La testata giornalistica si era difesa sostenendo che la pubblicazione faceva parte di una rubrica settimanale volta a rievocare alcuni fatti di cronaca nera avvenuti nella città di Cagliari, che per diverse ragioni (quali l’efferatezza del delitto, la giovane o giovanissima età della vittima o degli assassini, il particolare contesto nel quale era maturato e si era svolto l’omicidio, la straordinarietà della decisione giudiziaria) avevano profondamente colpito e turbato la collettività della piccola città di Cagliari.

Il quotidiano evidenziava che la pubblicazione, anche a distanza di 27 anni, non era illecita neppure sotto il profilo del diritto all’oblio “proprio perché avvenuta nell’ambito di una rubrica settimanale dedicata agli avvenimenti più rilevanti della città accaduti negli ultimi 30/40 anni”.

Il Tribunale di Cagliari aveva accolto le ragioni del quotidiano ritenendo che l’interesse pubblico sotteso al riconoscimento della libertà di informazione “possa essere senz’altro idoneo a fondare l’eventuale sacrificio dell’interesse del singolo” e questo sulla base dell’art. 21 della nostra Costituzione.

Anche la Corte di appello aveva accolto le ragioni della stampa ritenendo che nella fattispecie non potesse ritenersi realizzata “nessuna gratuita e strumentale rievocazione del delitto, nessuna ricerca di volontaria spettacolarizzazione, nessuna al principio della continenza delle espressioni”.

Il proprio nome appare sui giornali per fatti passati: la parola alla Cassazione

Si giunge, quindi, alla Corte di Cassazione che, dopo un attento esame della normativa in materia, evidenzia come il diritto di cronaca non possa essere considerato senza limiti, ritenendolo legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni :

1.verità dei fatti narrati;
2.forma civile della loro esposizione e valutazione;
3.sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia.

diritto all'anonimato
il proprio nome appare sui giornali per fatti passati: tra diritto all’oblio e diritto di cronaca

La Corte evidenzia come i requisiti sopraindicati assumano rilevanza sia come “fattori legittimanti l’iniziale diffusione della notizia, ma anche come elemento persistente nel tempo volto ad escludere l’antigiuridicità delle successive rievocazioni.”

In tale scenario, l’interesse del singolo all’anonimato assurge a “diritto” esclusivamente allorquando “non vi sia più un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico; ovvero la notizia sia diventata falsa in quanto non aggiornata o, infine, quando l’esposizione dei fatti non sia stata commisurata all’esigenza informativa ed abbia recato un vulnus alla dignità dell’interessato”.

In particolare, proprio la Corte di Cassazione ha esplicitamente riconosciuto il diritto all’oblio, qualificandolo come “giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata” : in altre parole, perché possa dirsi legittimo l’esercizio del diritto di cronaca, non sarà sufficiente la sussistenza del requisito dell’interesse pubblico circa il fatto narrato ma sarà necessaria anche l’attualità della notizia.

Sempre la Sezione III della Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 6919 del 20.03.2018, ha affermato che il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti:
1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;
2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali);
3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;
4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera, diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;
5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico.

Successivamente a tale ordinanza, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali che, all’art. 17, disciplina proprio il diritto all’oblio.

In particolare, il III comma di tale articolo, prevede che il trattamento dei dati sia necessario “per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione…per l’adempimento di un obbligo legale, …per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica …per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.

La Corte di Cassazione (Ordinanza 28084/2018) ha, quindi, rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ritenendo la “questione concernente il bilanciamento del diritto di cronaca e del c.d. diritto all’oblio di massima importanza”.

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