Skip to main content

Impugnazione mobilità scolastica in base ad algoritmi.

Impugnazione mobilità scolastica in base ad algoritmi. Conoscibilità e trasparenza sono ineludibili.

 

Recentemente il Consiglio di Stato, nella sentenza 4 febbraio 2020 n. 881, ha affrontato il caso di alcuni insegnanti che avevano impugnato una procedura nazionale di mobilità che era stata svolta sulla base di un algoritmo non conosciuto e che non era correttamente funzionato.

In particolare, l’algoritmo aveva disposto i trasferimenti senza tener conto delle preferenze espresse, pur in presenza di posti disponibili nelle province indicate. In sostanza, il meccanismo straordinario di mobilità si era rivelato pregiudizievole per alcuni docenti, i quali erano stati trasferiti in province più lontane da quella di propria residenza o quella comunque scelta con priorità in sede di partecipazione alla procedura, benché in tali province di elezione fossero disponibili svariati  posti.

Il Consiglio di Stato ha osservato che, nel caso dell’utilizzo di strumenti digitali, ci si trova dinanzi ad una situazione che, in sede dottrinaria, è stata efficacemente qualificata con l’espressione di rivoluzione 4.0, la quale, riferita all’amministrazione pubblica e alla sua attività, descrive la possibilità che il procedimento di formazione della decisione amministrativa sia affidato a un software, nel quale vengono immessi una serie di dati così da giungere, attraverso l’automazione della procedura, alla decisione finale.

 

impugnazione-mobilità-scolastica-tramite-algoritm

 

In proposito, il giudice amministrativo ha rilevato che l’utilità di tale modalità operativa di gestione dell’interesse pubblico è particolarmente evidente con riferimento a procedure, come quella oggetto del presente contenzioso, seriali o standardizzate, implicanti l’elaborazione di ingenti quantità di istanze e caratterizzate dall’acquisizione di dati certi ed oggettivamente comprovabili e dall’assenza di ogni apprezzamento discrezionale

Però, osserva sempre il Consiglio di Stato, l’utilizzo di procedure informatizzate non può essere motivo di elusione dei princìpi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa

In tale contesto, premessa la generale ammissibilità di tali strumenti, assumono rilievo fondamentale due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica:

a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;

b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo.

Sul versante della piena conoscibilità, rilievo preminente ha il principio della trasparenza: ciò significa che il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile”.

 

mobilità scolastica algoritmi
Impugnazione mobilità scolastica in base ad algoritmi: trasparenza, conoscibilità e verifica

 

La conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che i criteri, i presupposti e gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali essosia stato impostato

Sul versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, deve essere garantita la verifica a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti. Ciò a garanzia dell’imputabilità della scelta al titolare del potere autoritativo, individuato in base al principio di legalità, nonché della verifica circa la conseguente individuazione del soggetto responsabile, sia nell’interesse della stessa p.a. che dei soggetti coinvolti ed incisi dall’azione amministrativa affidata all’algoritmo

Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, il Consiglio di Stato ha alla fine sentenziato che, nel caso di specie, l’algoritmo non risulta essere stato utilizzato in termini conformi ai principi predetti, anche in considerazione del fatto che non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse.

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

Impugnazione mobilità scolastica in base ad algoritmi.

Condividi l'articolo sui social