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La rinuncia all’eredità

rinuncia all'eredità
Si può ritrattare la rinuncia all’eredità?

Semel heres, semper heres.
Una volta che si è divenuti eredi, tali si rimarrà, senza potersi spogliare di questa qualifica.
Non si può tornare indietro.
Alternativamente e prima dell’eventuale accettazione, è data al chiamato all’eredità (che non sia nel possesso dei beni ereditari) una duplice possibilità: lasciar decorrere il tempo senza assumere alcuna iniziativa – si ricorda che il termine di prescrizione per accettare l’eredità è di dieci anni – oppure rinunciare a divenire erede.

La rinuncia all’eredità deve essere formale, ovvero deve necessariamente essere compiuta tramite dichiarazione ricevuta da notaio o da cancelliere del Tribunale e inserita nel registro delle successioni.

Tale scelta non è tombale: può essere anche modificata, tramite revoca della rinuncia, purchè non sia prescritto il diritto di accettare l’eredità e soprattutto non sia stata “acquistata” da altri chiamati.
Il fenomeno della rinuncia all’eredità, infatti, comporta inevitabilmente l’esigenza di individuare i destinatari della porzione ereditaria rimasta senza titolare.

La legge, al riguardo, opera una distinzione: se la successione è legittima, ossia senza testamento, la parte del rinunciante va ad accrescere quella di coloro i quali avrebbero con lui concorso. Se il rinunciante sarebbe stato l’unico erede, a lui subentreranno coloro i quali sarebbero stati eredi in sua assenza.

Se la successione è testamentaria, la quota del rinunziante accresce quella degli altri coeredi che con lui avrebbero concorso, oppure, in difetto, si devolve agli eredi legittimi, ossia quelli che sarebbero stati tali se non vi fosse stato testamento.

In entrambi i casi, si provvederà come sopra purchè non sia operante l’istituto della rappresentazione (i figli subentrano ai diritti del rinunziante se costui è a sua volta figlio o fratello del de cuius) o , nel caso di successione testamentaria, il defunto rinuncia ereditànon abbia disposto diversamente, sostituendo preventivamente colui il quale non intendesse accettare l’eredità con altro soggetto.

Ben potrebbe accadere, in quest’epoca di crisi economica, che un soggetto – sommerso dai debiti – rinunzi all’eredità per non offrire in pasto ai creditori beni su cui soddisfarsi.
A questi ultimi la legge riconosce la possibilità di agire in giudizio per poter farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Ciò anche se nel frattempo l’eredità sia stata accettata da ulteriori chiamati o sia stata ad essi devoluta per accrescimento in caso di concorso ( Trib. Roma, 11/05/2005)
Ad essi, eventualmente,  sarà data la possibilità di sottrarsi all’azione esecutiva con il rilascio dei beni ereditari oppure offrendo ai creditori l’equivalente di quanto si sarebbe potuto ricavare dalla vendita dei beni stessi.

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