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Licenziamento docenti con diploma magistrale: niente inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)

Licenziamento docenti con diploma magistrale: niente inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)

 

 

In questo periodo purtroppo si sta assistendo ad una serie di licenziamenti nel mondo della scuola che sono conseguenza di una decisione del Consiglio di Stato risalente al 2017.

 

Come riportato sui giornali, le ripercussioni della Sentenza avrebbero già investito mille docenti con diploma magistrale a Vicenza e nel vicentino.

 

L’ adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 11 del 2017, ha statuito che il diploma magistrale conseguito prima del 2002 non abilita all’inserimento nelle GAE

Secondo il giudice amministrativo nel nostro ordinamento “manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento“.

 

 

licenziamento docenti con diploma magistrale
Licenziamento docenti con diploma magistrale: le conseguenze della Sentenza del Consiglio di Stato

 

In particolare, il Consiglio di Stato ha osservato che la riforma di cui all’art. 3 della legge 341 del 1990 non solo “ha previsto livelli di qualificazione differenziata per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria, ma, con riferimento specifico alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, ha ritenuto di non poter prescindere da una formazione universitaria“.

Nell’ambito di tale riforma,  si istituirono due corsi di laurea per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, con efficacia abilitante (che contestualmente fu esclusa con riguardo ai diplomi magistrali rilasciati successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina).

Con decreto interministeriale 10 marzo 1997, recante “Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall’articolo 3, comma 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341” è stato previsto un apposito regime transitorio per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare.

Il regime transitorio prevedeva la salvaguardia dei titoli di studio acquisiti, stabilendo che “i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994” (articolo 2 del citato decreto interministeriale).

 

licenziamento insegnanti con diploma magistrale

 

Secondo il Consiglio di Stato, tale norma “esprime con chiarezza qual è il valore legale del titolo di diploma magistrale conservato in via permanente: il diploma magistrale, se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli. Il valore legale conservato in via permanente, quindi, si esaurisce nella possibilità di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi, dovendo leggersi la l’espressione “conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare […]” in senso necessariamente complementare e coordinato“.

Ciò implica” – sempre secondo il giudice amministrativo – “che il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso, come si è chiarito, di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea nel frattempo istituito dal legislatore“.

 

 

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

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