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L’intervento di un terzo nella redazione di un testamento

 

L’intervento di un terzo nella redazione di un testamento: quali conseguenze sulla validità dell’atto?

 


La libertà non consiste tanto nel fare la propria volontà quanto nel non essere sottomessi a quella altrui.
JEAN-JACQUES ROUSSEAU

 

Libertà – testamento: un connubio, per legge, inscindibile.


Il testatore deve essere libero di disporre dei propri beni come crede per il tempo in cui avrà cessato di vivere: senza condizionamenti.


Per agevolare la libertà testamentaria il codice civile ha individuato vari accorgimenti, ma anche alcune limitazioni formali.


Come è noto, il testamento olografo deve avere tre requisiti di forma, in assenza dei quali l’atto di ultime volontà sarebbe irrimediabilmente inficiato:


– data
– sottoscrizione;
– olografia, vale a dire redatto interamente di pugno del testatore.


Si noti, non ha importanza su quale materiale sia stato scritto – carta, pergamena, pietra, legno …. – né il mezzo impiegato per redigerlo – penna, pennarello, matita, incisore.. – e nemmeno il tipo di materiale utilizzato per stendere la grafia – inchiostro, vernice, colore, financo il sangue.


Ciò che rileva è l’indiscussa riconducibilità alla mano del de cuius.

 

ritrovamento di un nuovo testamento

 


Olos grafos: scritto tutto di pugno, in tutti i suoi componenti, nessuno escluso e – si noti – nessuno aggiunto da altri.


Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore” (art. 602 cc) . Pena la nullità (art. 606 cc).


La perentorietà delle previsioni di legge esclude l’utilizzabilità del documento quando le disposizioni, nello stesso contenute, non siano state scritte dallo stesso testatore.


L‘intervento del terzo, infatti, ne elimina il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore.


Andiamo con ordine.


Intervento di un terzo nella redazione del testamento: c’è un limite di integrazione, al di sotto del quale l’atto di ultime volontà rimane valido?


Normalmente in materia testamentaria è applicabile la regoletta latina che recita “utile per inutile non vitiatur”, ossia ciò che è valido non è viziato da ciò che è invalido. Se un “peccato” affligge non tutto ma una parte sola del testamento, sarà questa ad essere inficiata, rimanendo efficace il resto.


Bene, tale regola non si applica allorquando sia intervenuto un terzo nella stesura del testamento.


Quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore, l’intero documento sarà nullo.


La validità del testamento olografo esige l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento, senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento.

 


In che cosa deve consistere l’intervento del terzo nella redazione del testamento per causarne l’invalidità?


L’attività positiva di un soggetto diverso dal disponente nella redazione del testamento può consistere tanto nell’intervenire direttamente vergando, di proprio pugno, anche solo una parola o un tratto del documento, quanto nel condurre la mano esitante del testatore.


La nullità del testamento per difetto di olografia deve ritenersi  configurabile in ogni ipotesi di intervento del terzo che guidi la mano del testatore, trattandosi di condotta che appare in ogni caso idonea ad alterare la personalità e l’abitualità del gesto scrittorio, costituenti requisiti indispensabili perché possa parlarsi di autografia.

 

Ciò anche se il testo che ne sia scaturito coincida in tutto e per tutto con la reale volontà del de cuius.


La validità o meno del testamento, infatti, non può essere condizionata alla verifica di ulteriori circostanze, quali la effettiva finalità dell’aiuto del terzo, ovvero la verifica della corrispondenza effettiva del testo scritto alla volontà dell’adiuvato, che minerebbero in maniera evidente le finalità di chiarezza e semplificazione che sono alla base della disciplina del testamento olografo.

 

intervento di un terzo nella redazione del testamento
intervento di un terzo nella redazione del testamento


E’ rilevante il momento in cui risulti essere intervenuta la grafia di un terzo soggetto?


Hai voglia.


Tirando le fila di quanto abbiamo esposto finora, al legislatore interessa che il testatore sia assolutamente libero durante la redazione del proprio atto di ultime volontà.


Conseguentemente è proprio il momento della stesura di tale documento il termine temporale in cui la volontà del de cuius potrebbe subire alterazioni per l’ingerenza di altri.


Ne deriva che il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda.


L’annullamento per carenza dell’olografia opera – in presenza di un intervento di terzi – anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso


L’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”.



Rileva anche l’area del testamento in cui è intervenuta la scrittura del terzo?


Sì.


In un testamento olografo, gli scritti apposti da un terzo in una parte del documento diversa da quella relativa alle disposizioni testamentarie, non comportano invalidità dello stesso, essendo tali scritti inidonei a pregiudicare la libertà di autodeterminazione del testatore.


In materia di testamento olografo, infatti, il rispetto del principio dell’autografia non impedisce che, nell’ambito dello stesso documento, siano enucleabili, da un lato, un testamento pienamente rispondente ai requisiti di legge e, dall’altro, scritti provenienti da una mano sicuramente diversa – apposti dopo la sottoscrizione da parte del testatore e, perciò, collocati in una parte diversa del documento – i quali, di per sé, non possono invalidare per intero la scheda testamentaria redatta dal testatore.


Il testamento olografo non perde il requisito dell’autografia nemmeno quando il testatore vi alleghi una planimetria redatta da terzi, per meglio descrivere gli immobili ereditari, già compiutamente indicati nella scheda testamentaria. Detto allegato, infatti, sottoscritto dal testatore, non integra la volontà del testatore ed è giustificato dall’esigenza di meglio individuare l’oggetto delle singole attribuzioni testamentarie tramite la rappresentazione grafica dei beni.


A risultato radicalmente diverso si deve approdare allorquando l’alterazione avvenga nel corpo della disposizione di ultima volontà e durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore, giacchè ne elimina il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del de cuius.


E’ valido il testamento interamente redatto di pugno dal testatore che però ricopi fedelmente un altro scritto appartenente a terzi?


Il testamento redatto di proprio pugno dal testatore, ricopiando un testo predisposto da un terzo, non è privo del requisito dell’olografia, ed è pertanto perfettamente valido, a meno che non si deduca e dimostri che il testatore non si sia reso conto del contenuto dell’atto e che, quindi, la volontà apparente dal documento sia difforme da quella reale del disponente.

 

 

Per una consulenza da parte degli Avvocati Berto in materia di

intervento di un terzo nella redazione di un testamento

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