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Come fare testamento?

Come fare testamento?

Sono già due anni che ho fatto testamento. Veramente, sai? Tanto a fare testamento non si muore mica prima!

Iniziare una mini guida citando una frase di Sandra Milo potrebbe scoraggiare il lettore più esigente.

Il messaggio che vogliamo passare è di farsi trovare preparati.

E’ vero, una volta che si avrà abbandonato questo mondo lasceremo i problemi a chi verrà dopo di noi. Se li grattassero.

Ciò che è certo è che la vita è fatta di relazioni, di affetti, di legami di parentela, di amicizie. Un nostro gesto, anche di carattere patrimoniale, può essere d’aiuto a chi resterà. Conoscere l’ABC su come fare testamento ci darà la possibilità di indirizzare questa attenzione ai nostri cari senza incorrere nel rischio che le nostre volontà possano essere disattese per vizi di forma o cavilli di legge.

E poi…si può sempre cambiare idea … se si sarà in tempo per farlo.

Come fare testamento?

Cos’è il testamento?

Domanda banale, tutti lo sanno.

E’ un atto con cui un soggetto viene a disporre di tutte le proprie sostanze o parte di esse per il momento in cui avrà cessato di vivere.

Ma lo sapevate che con il testamento si possono dare indicazioni anche di carattere non patrimoniale?

Ad esempio, con tale atto è possibile riconoscere un figlio (art. 254 cc), designare un tutore per il proprio figlio minore (art. 348 cc) ed anche un curatore che amministri i beni (art. 356 cc)  che gli vengano lasciati o donati.

Queste sono alcune disposizioni tipiche di carattere non patrimoniale previste dal legislatore. Altre, purché meritevoli di tutela e non contrarie a norme di legge, possono essere inserite in libertà dal testatore.

Libertà, un principio cardine in ambito testamentario.

Chi confeziona il proprio atto di ultime volontà deve essere libero da condizionamenti sul se e sul come redigerlo.

E nessuno ci deve mettere il naso.

Per questo motivo: sono vietati i cd patti successori (ossia accordi con cui si conviene con qualcuno in ordine alla propria successione. Ad esempio il patto con cui ci si impegna a nominare proprio erede qualcun altro); sono vietati i testamenti congiuntivi (con cui due persone dispongono delle proprie volontà nel medesimo atto) o reciproci (redatti nel medesimo documento da due persone, l’una in favore dell’altra, o con condizioni di reciprocità, ad es. questo testamento sarà valido solo se tu abbia nominato erede me nel tuo); non si può testare appoggiandosi ad un rappresentante delegato a redigere l’atto.

Una conseguenza di questa libertà è che si possa cambiare idea.

La revoca del testamento

Il testamento, infatti, può essere revocato.

Come?

Espressamente: distruggendolo, oppure con una apposita dichiarazione, redatta anch’essa per iscritto o in un nuovo testamento (ad esempio: “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”)

Tacitamente: predisponendo un altro testamento con contenuto incompatibile con quello precedente (attenzione, non è detto che valga sempre soltanto l’ultimo testamento. Se non è contrastante col precedente potrebbe costituirne una integrazione), oppure vendendo o trasferendo il bene lasciato in eredità.

Quali requisiti per redigere testamento?

Il nostro codice non dice cosa ci voglia per essere capaci di disporre validamente per testamento. Indica cosa lo impedisce.

In particolare:

– la minore età. Il minorenne è incapace di testare e se anche lo facesse il testamento sarebbe nullo.

– la incapacità di intendere e di volere. Espressione della libera autodeterminazione testamentaria è la capacità di rendersi conto di ciò che si sta facendo quando si redigano le proprie ultime volontà.

l’interdizione. Il soggetto interdetto è dichiarato, a monte, incapace di provvedere ai propri interessi per un’abituale infermità di mente.

Tanto il soggetto sottoposto a misura di inabilitazione, tanto quello beneficiario di amministrazione di sostegno possono testare, non risultando alcuna preclusione normativa (a meno che, in caso di ADS, non sia stato esteso, appositamente, nel provvedimento del Giudice Tutelare, tale limitazione, prevista per l’interdizione).

Quali tipi di testamento?

La distinzione più frequente è tra testamento olografo e testamento pubblico.

Il testamento olografo

testamento olografo

è quello redatto interamente di proprio pugno (a mano) dal disponente.

E’ di gran lunga il modello più utilizzato per redigere le proprie ultime volontà.

Ciò per gli indubbi vantaggi offerti rispetto ad altre forme di testamento:

Innanzitutto è gratuito. Non necessitando di un professionista o di un notaio per la stesura, i costi sono pressoché azzerati.

La segretezza: nessuno verrà a conoscere le nostre determinazioni, non essendoci testimoni che possano presenziare alla redazione e non essendo necessario che il testamento sia custodito in luoghi predeterminati.

L’immediatezza: Si può predisporlo qui, ora. Quando si vuole. Ovunque ci si trovi. Su qualsiasi pezzo di carta. Senza rigide formalità. Altrettanto semplicemente si può modificare, revocare, cancellare.

Vi possono essere alcuni “contro”: la segretezza potrebbe essere eccessiva, il testamento nascosto troppo bene, così da non essere rinvenuto.

Ed ancora: magari si pensava che in quel posto nessuno ci avrebbe messo naso ed invece…

Potrebbe esserci il pericolo di sottrazioni o di distruzioni di quel documento di cui nessuno sapeva l’esistenza o il contenuto.

Oppure potrebbe verificarsi che qualcuno, commettendo un reato, abbia interesse affinché il testamento non venga pubblicato e lo disperda o distrugga dopo averlo rinvenuto.

Circostanze che potrebbero utilmente essere ovviate consegnando il testamento ad un professionista o ad una persona di fiducia che lo custodisca.

Elementi essenziali per il testamento olografo

Data, sottoscrizione, compilazione tutta eseguita di proprio pugno dal testatore.

La data: serve per collocare temporalmente il testamento. Come abbiamo visto ne possono essere redatti plurimi nel corso della vita di una persona.

Talvolta sono incompatibili tra loro. In questo caso prevarrà la disposizione redatta per ultima e l’indicazione della data sarà utile per operare questo bilanciamento.

Ovviamente la veridicità della data potrebbe essere oggetto di contestazione da parte di qualche interessato, ma questa guida riguarda soltanto l’ABC sul testamento e non è bene dilungarsi oltre.

La data è altresì utile per verificare la capacità mentale del testatore, elemento essenziale ai fini della validità dell’atto di ultime volontà. Collocare nel tempo il testamento darà la possibilità di verificare se, all’epoca, sia stato redatto da soggetto che presentasse patologie tali da perturbarne le facoltà psichiche oppure no.

Tale requisito è fondamentale anche per appurare se al momento della redazione il disponente avesse oppure no figli. In tale ultimo caso, come pure in quello in cui il testatore ignorasse di avere discendenti, opererà una speciale revoca di diritto del testamento “per sopravvenienza dei figli” (art. 687 cc) in cui il codice stesso priva di efficacia l’atto predisposto senza possibilità di conoscere circostanze ritenute fondamentali come quella in esame.

E’ ritenuto valido equipollente, in luogo dell’esatta indicazione di giorno/mese/anno, indicare specifiche ricorrenze di quella data: ad es. Natale 2018; Capodanno 2015, etc..

Se la data dovesse mancare il testamento potrebbe essere annullato su richiesta di chiunque vi avesse interesse.

Addirittura più grave la sanzione per il difetto o il vizio degli altri due elementi fondamentali, la sottoscrizione e l’autografia, per i quali è stabilita addirittura la nullità.

Con riferimento alla firma, deve essere apposta al termine delle disposizioni (è stato, infatti, ritenuto invalido quello sottoscritto in ogni foglio tranne quello finale) e deve permettere l’identificazione del testatore senza possibilità di errore (anche se la firma illeggibile potrebbe essere considerata valida se tratto abituale che contraddistingua il redattore).

Può sostituire il nome ed il cognome – se proprio proprio si deve – l’uso di pseudonimi assolutamente riferibili al testatore o l’indicazione del rapporto di parentela con i beneficiari delle disposizioni (es vostra mamma).

Per quanto riguarda l’autografia, essa impone l’integrale redazione dell’atto a mani del testatore.

L’impiego della propria grafia garantisce, infatti, la provenienza e la conoscenza del contenuto da parte di chi lo abbia predisposto.

Non è ammesso l’utilizzo di mezzi meccanici per la redazione dell’atto – macchine da scrivere, computer o altro – ed è addirittura contestato se sia plausibile l’impiego dello stampatello in luogo del corsivo (a meno che non sia accertato l’utilizzo, da parte del testatore, oltre che del consueto carattere corsivo, anche di quello stampatello).

Possono essere effettuate aggiunte ad un testamento redatto in precedenza. In questo caso tali cd “codicilli” dovranno riportare i medesimi requisiti prescritti per l’atto principale: data, sottoscrizione, autografia. In difetto saranno invalidi, ma tale mancanza non travolgerà, di per sé, il resto del testamento.

disposizioni non patrimoniali del testamento
Come fare testamento? si possono inserire anche disposizione che non hanno contenuto patrimoniale

Testamento pubblico

E’ il testamento ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni .

Più in particolare, il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento (art. 603 cc).

Ciò comporta che non vi dovrebbero essere dubbi circa la provenienza delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale né sull’esattezza della loro trasposizione.

Anche in questo caso andranno indicati data, luogo (e ora) di sottoscrizione e dovranno intervenire tanto la firma del testatore quanto quella del notaio e dei testimoni.

Appare lampante il beneficio conseguente ad una scelta di questo modello testamentario: sicurezza tanto per la custodia del documento che per la futura pubblicazione, collaborazione di un professionista nella redazione, in grado anche di interpretare correttamente le volontà da trasfondere nell’atto e tenere al riparo da eventuali vizi di forma/contenuto.

Inoltre, il testamento pubblico, a differenza di quello olografo, può essere effettuato anche da soggetto non in grado di leggere o di scrivere: in tal caso il Notaio farà presente la circostanza nell’atto stesso.

Di contro, la procedura è senz’altro più elaborata e costosa rispetto a quella agile, immediata e gratuita del testamento olografo. Eventuali aggiunte e modifiche potrebbero risultare altrettanto onerose rispetto a quelle pret a porter dell’altra modalità. Inoltre, partecipando testimoni al confezionamento delle ultime volontà si potrebbe considerare ridotto il margine di segretezza, ma – in linea di massima – il rischio di divulgazione dovrebbe essere contenuto.

testamento segreto
Come fare testamento?

Il testamento segreto

Per completezza – seppure non esaustiva – un cenno va fatto ad un altro tipo di testamento, in verità poco utilizzato: il testamento segreto, ossia scritto dal testatore o da un terzo, anche con mezzi meccanici, sottoscritto dal disponente in ogni foglio e consegnato, chiuso e sigillato, ad un notaio in presenza di due testimoni, che non ne conosceranno il contenuto (di qui, appunto, l’aggettivo “segreto”)

Si procederà quindi a predisporre e a sottoscrivere un atto di ricevimento del testamento, nel quale si indicheranno il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l’impronta dei sigilli, e l’assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

Evidente l’utilità di tale tipo di procedura: abbinare la segretezza propria del testamento olografo alla sicurezza attinente a quello pubblico.

Il contenuto del testamento

Come abbiamo accennato, il testamento può contenere disposizioni di carattere anche non patrimoniale.

La parte da leone rivestono senz’altro le determinazioni successorie.

Al riguardo, si deve evidenziare come il testamento possa essere un modo per disporre delle proprie sostanze diversamente rispetto a quanto, altrimenti, prevederebbe la legge con la successione cd legittima, nella quale sono previste specifiche categorie di eredi e relative quote di partecipazione.

Il codice civile, infatti, a seconda della composizione della famiglia del defunto, stabilisce chi siano i chiamati all’eredità e la relativa suddivisione del patrimonio.

Lo schema seguito dal legislatore è il seguente:

successione di

solo coniuge: intera eredità

coniuge e un figlio: 50% a testa

coniuge e due ( o più) figli: 1/3 al coniuge, 2/3 ai figli, da suddividersi in parti eguali

solo un figlio: intera eredità

solo 2 o più figli: intera eredità da suddividersi in parti uguali

coniuge e ascendenti (genitori del defunto): 2/3 al coniuge e 1/3 agli ascendenti.

Coniuge e fratelli (del defunto): 2/3 coniuge e 1/3 ai fratelli.

Coniuge e fratelli nonché ascendenti: 2/3 coniuge, 1/3 agli altri (ma agli ascendenti almeno ¼) .

Bene, tramite il testamento si possono modificare i soggetti e le quote che altrimenti la legge stabilirebbe per la successione legittima.

Come fare testamento: quali disposizioni può effettuare il testatore?

Ne richiamiamo due, le principali.

Può istituire eredi e attribuire legati

Istituzione di erede.

L’erede è il successore a titolo universale, che subentra in tutto o in una quota del patrimonio ereditario del defunto.

Cosa significa “a titolo universale”? In buona sostanza, possiamo dire che l’erede subentra e si sostituisce in tutti i rapporti di cui era titolare il defunto (eccetto quelli che inevitabilmente cessano con la morte), in tutti i diritti e in tutti gli obblighi. Nelle attività e nelle passività. Nella situazione possessoria ed anche – se fosse pendente un procedimento giudiziario – in quella processuale. In poche parole, l’erede è il “continuatore della soggettività del defunto*”. (A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, ed Cedam).

Il subentro può essere totale – cd erede universale – o parziale, ossia per una quota.

La quota in linea di massima comprende una parte di tutte le componenti del patrimonio ereditario (ibidem). Immobili, mobili, denaro etc.

Tuttavia il testatore può stabilire egli stesso quali beni entrino a far parte di tale quota (institutio ex re certa). L’importante è che in questo caso il disponente abbia inteso configurare delle quote del proprio patrimonio e “riempirle” con beni specifici.

Se, invece, avesse inteso solamente beneficiare il soggetto destinatario del lascito con singoli beni, senza considerarlo partecipante al complessivo patrimonio ereditario, allora potrebbe configurarsi un legato, cui accenneremo tra pochissimo.

Altra importantissima conseguenza è che l’erede risponderà dei debiti ereditari. Anche se quanto ricevuto fosse inferiore all’esposizione passiva. Più in particolare, si verifica la cd. confusione patrimoniale: l’erede risponde dei debiti con quanto ricevuto e con il proprio patrimonio personale.
Ciò a meno che non accetti con beneficio di inventario: in tal caso risponderà nei limiti del ricevuto e con i beni ereditari.

Il legato

è una disposizione cd “a titolo particolare”, con la quale il testatore non conferisce la qualifica di erede al beneficiario ma gli attribuisce uno o più beni specifici (es quella macchina, quella somma, quell’immobile).

Il legatario, pertanto, diventando titolare solo di determinati beni non assumerà la veste di erede e conseguentemente non dovrà far fronte ai debiti ereditari.

Potrà rispondere di eventuali incombenze che il testatore avesse imposto a suo carico – cd oneri – ma sempre nei limiti di quanto ricevuto.

legittimari

Le quote indisponibili

Il nostro ordinamento stabilisce che alcune categorie di familiari più stretti del defunto non possano essere estromesse dalla successione e che ad esse spetti una quota minima del patrimonio ereditario.

Si parla, in proposito, di eredi legittimari.

Il testatore, in buona sostanza, non può disporre di tutte le proprie sostanze come crede, ma soltanto di una parte, la cd disponibile, essendo la porzione rimanente, cd quota di riserva, di spettanza dei legittimari.

Chi sono i legittimari?

Il codice li definisce “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione”.

Essi sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

I fratelli non rientrano in tale categoria e, pertanto, possono essere estromessi dal testamento.

Quanto spetta ai legittimari?

Occorre operare una distinzione, a seconda della composizione del nucleo familiare.

Infatti.

– Se vi sia il solo coniuge, ad esso è riservata la quota di ½.

– Se vi sia un solo figlio, ad esso è riservata la quota di ½.

– Se vi siano solo 2 o più figli ad essi, in parti uguali, sarà riservata la quota di 2/3.

– Se vi siano solo ascendenti (genitori..) ad essi sarà riservata la quota di 1/3

– Se vi sia il coniuge in concorso con un figlio, la quota riservata a ciascuno è 1/3.

– Se vi sia il coniuge con 2 o più figli, al coniuge sarà riservata la quota di ¼, ai figli di ½ .

– Se vi sia il coniuge, nessun figlio ma ascendenti (genitori..), al coniuge spetterà ½, agli ascendenti ¼ ;

I figli non concorrono con gli ascendenti.

Va precisato che al coniuge, oltre alla quota sopra indicata, spetterà sempre, in aggiunta, il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

La cd quota disponibile, che il testatore può attribuire a chiunque, ma anche a singoli eredi in aggiunta a quanto ad essi spettante per legge, non può mai essere inferiore ad ¼ del patrimonio.

Come verificare se un “legittimario” sia stato leso nella quota che gli spetti?

Potrebbe darsi che nel testamento vi siano delle attribuzioni con le quali il disponente abbia penalizzato alcuni familiari rientranti nella categoria sopra accennata.

Come pure che le ultime volontà fossero pienamente corrispondenti alle prescrizioni di legge ma che il defunto avesse beneficiato in vita alcuni soggetti con donazioni, penalizzando gli eredi legittimari, che al momento dell’apertura della successioni si troveranno con un pugno di mosche.

In entrambi i casi si assiste alla cd lesione di legittima, ove la quota spettante ai legittimari sia violata dalle disposizioni, in vita o in morte, del testatore.

Per esaminare se vi sia stata lesione occorrerà operare un calcolo: sommare il valore del patrimonio lasciato dal defunto con la successione a quello che lo stesso abbia disposto con donazioni durante la sua vita.

Effettuata questa stima sul patrimonio complessivo (lasciato in eredità + donato) si detrarranno i debiti ereditari, ossia quelli lasciati in morte dal testatore.

Sull’importo che ne risulterà andrà effettuato il calcolo della quota di ogni legittimario.

Facciamo un esempio.

Il defunto lascia il coniuge e tre figli.

Non vi è testamento, per cui si procederà ad attribuzioni di quota in base a quanto previsto per la successione legittima: 1/3 al coniuge e 2/3, in parti uguali, ai figli.

Ipotizziamo che il patrimonio lasciato in morte ammonti a 300 e le donazioni effettuate in vita a 150 (poniamo siano state effettuate ad un figlio).

Per il calcolo della legittima sarà necessario: sommare il patrimonio relitto – 300 – a quello donato -150. Totale 450. Si stabilirà, quindi, la quota di spettanza di ogni erede legittimario.

Nel nostro caso al coniuge andrebbe ¼ e ai figli ½, da suddividere in parti uguali.

Si verificherà, quindi, se ad ognuno degli interessati sia stata conferita la quota di spettanza.

Nel nostro caso: alla moglie sarebbero spettati 112,5, ma alla stessa sono stato lasciati in successione (legittima, in assenza di testamento) solo 100. Essa, pertanto, è in credito di 12,5.

La quota di legittima dei figli è ½, quindi 225 (la metà del patrimonio totale che ammontava a 450). Tale importo andrà diviso in parti uguali tra i tre figli: ad ognuno spetterebbe 75, a fronte dei 66,6 conseguiti con la successione. Il credito di ognuno sarà di 8,3.

C’è un figlio che ha conseguito una donazione di 150.

Gli altri legittimari potranno agire per chiedere la riduzione di tale donazione fino ad essere reintegrati della loro quota di legittima.

Come fare testamento
Come fare testamento: lo schema

Per concludere

Questa guida su come fare testamento non ha pretese di esaustività. Esistono, infatti, innumerevoli fattispecie contemplate dal codice per ipotesi più disparate (ad es. se un erede non voglia accettare, se sia premorto al testatore, se questi abbia disposto per tali casi operando sostituzioni…).

Riteniamo che sia utile per tutti un’infarinatura sull’ABC della materia.

Sarà rimesso alla diligenza di ognuno informarsi sul proprio caso specifico.

Per terminare con un sorriso, chiosiamo parafrasando una battuta di Woody Allen: questa guida la proponiamo a tutti, tranne a chi crede nella reincarnazione. Nel qual caso il nostro consiglio è di fare testamento a favore di se stessi.

Per una consulenza su come fare testamento da parte degli Avvocati Berto, clicca qui

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